Ordinanza n. 722/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7-bislegge 1423/1956
- art. 11legge 646/1982
usata come parametro
citata
- art. 7-bislegge 646/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità) introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n.
646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere
patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10
febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una
commissione interparlamentare sul fenomeno della mafia) promosso con
ordinanza emessa il 14 marzo 1984 dal Tribunale di Agrigento nel
procedimento per le misure di prevenzione relativo a Virone Giuseppe,
iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 14 marzo 1984, il
Tribunale di Agrigento ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.
ed in relazione all'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 (introdotto dall'art. 11 della legge 13
settembre 1982, n. 646);
che, nell'ordinanza di rimessione, premessa la disparità di
trattamento, legislativamente sancita, tra condannati ed internati,
ai quali possono essere concessi "permessi" anche per motivi
familiari, e soggiornanti obbligati, che di tali permessi non possono
godere, si chiede a questa Corte l'eliminazione dell'ora indicata
disparità di trattamento;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la dichiarazione di non fondatezza della
proposta questione di legittimità costituzionale;
Considerato che, per le persone sottoposte all'obbligo di
soggiorno in un determinato comune, la limitazione al solo caso in
cui ricorrano gravi e comprovati motivi di salute dell'autorizzazione
a recarsi fuori del comune predetto, ai sensi dell'art. 7- bis della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, costituisce una chiara scelta
legislativa, tenuto conto che, anteriormente all'entrata in vigore
dell'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (che ha introdotto
l'art. 7- bis della legge n. 1423 del 1956) non era legislativamente
prevista alcuna ipotesi di concessione d'autorizzazione a recarsi
fuori del Comune di soggiorno obbligato; sicché è sicuramente da
indursi che il legislatore, nel disporre soltanto nel caso di gravi e
comprovati motivi di salute la possibilità di concessione della
citata autorizzazione, ha ritenuto, escludendo ogni altra ipotesi,
che esclusivamente motivi attinenti alla salute del soggiornante
obbligato (e non altri motivi) tenuto conto della pericolosità del
medesimo, debbano prevalere sulle esigenze tutelate attraverso la
previsione del soggiorno obbligato;
che, pertanto, a questa Corte vengono richieste opzioni che
competono al solo legislatore e, fra l'altro, nettamente contrastanti
con la scelta già operata, in materia, dal legislatore del 1982; e
che non va dimenticato che, ove si ritenesse ammissibile e fondata la
proposta questione, questa Corte dovrebbe anche indicare e, pertanto,
scegliere, ragioni, finalità, condizioni e limiti delle introducende
nuove ipotesi d'autorizzazione a recarsi fuori del Comune di
soggiorno obbligato;
che, infine, non viene indicato neppure un caso di tertium
comparationis almeno idoneo a far dubitare della razionalità della
scelta operata dal legislatore del 1982 (l'art. 30 della legge 26
luglio 1975, n. 354 s'inquadra nel particolare sistema introdotto
dalla stessa legge, attinente allo specifico status dei soggetti
condannati ed internati indicati nel citato articolo 30, nettamente
diverso dallo status dei soggiornanti obbligati);
che la proposta questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7- bis della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, questione sollevata, con ordinanza emessa in data 14 marzo
1984 dal Tribunale di Agrigento, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:722 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte