Ordinanza n. 725/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 392/1978
usata come parametro
citata
- art. 9-bislegge 118/1985
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo e
settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 23
giugno 1986 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente
tra S.p.A. Azalea e Buccelli Filomena ed altri, iscritta al 774 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 1 - 1ª s.s. dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di un procedimento per convalida di sfratto
per finita locazione di un terreno destinato a maneggio, promosso
dalla s.p.a. Azalea, locatrice, contro gli eredi di Bulzinetti
Giovanni, conduttore, il Pretore di Rimini, con ordinanza del 23
giugno 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 69, primo e settimo comma, della legge n. 392 del 1978
sulle locazioni urbane, in riferimento all'art. 3 Cost.;
che il contratto di locazione, stipulato il 6 luglio 1976 per
una durata di nove anni, è cessato nel giorno della sua scadenza
convenzionale (31 ottobre 1985), in quanto non soggetto a proroga
legale secondo la legislazione vigente al momento dell'entrata in
vigore della legge citata (30 luglio 1978), e pertanto non rientrante
tra quelli previsti dall'art. 71 della medesima;
che, trattandosi di contratto con scadenza convenzionale non
prorogata ope legis, non è applicabile l'art. 69, primo e settimo
comma, che attribuisce al conduttore il diritto a una indennità per
l'avviamento solo in caso di mancato rinnovo di un contratto con
scadenza prorogata a norma degli artt. 67 o 71;
che la diversità di trattamento del conduttore "stabilita
dall'art. 69 per una categoria omogenea di contratti, quella cioè
dei contratti in corso al 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga
secondo la precedente legislazione vincolistica", diversità
collegata alla sola circostanza che il termine di cessazione del
contratto pattuito dalle parti sia stato o no prorogato ai sensi
dall'art. 71, non appare al giudice remittente giustificata da una
differenza di situazioni sufficiente a legittimarla alla stregua del
criterio dell'art. 3 Cost.;
che nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le
parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha
eccepito preliminarmente l'inammissibilità della questione, atteso
che il thema decidendum, così come posto dai convenuti, era limitato
alla proroga del contratto, disposta dall'art. 9 bis della legge n.
118 del 1985: norma dichiarata incostituzionale da questa Corte con
sentenza n. 108 del 1986, di cui il giudice a quo non ha tenuto
conto;
che nel merito l'Avvocatura dello Stato afferma l'infondatezza
della questione, non essendo irrazionale, come può desumersi anche
dalla sent. n. 89 del 1984 di questa Corte, la differenza di
trattamento delle due posizioni messe a confronto: invero, i titolari
di locazioni con scadenza convenzionale non prorogata a norma
dell'art. 71, non ammessi ai benefici (connessi alla proroga)
previsti dall'art. 69, si trovavano - data la più lunga durata dei
contratti da essi stipulati - in una posizione più vantaggiosa
rispetto ai titolari delle locazioni contemplate dall'art. 69;
Considerato che, secondo le domande formulate dalle parti, il
giudice a quo avrebbe dovuto pronunciarsi unicamente sul punto della
cessazione del contratto di locazione alla scadenza convenuta,
tenendo conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale,
sopravvenuta in corso di causa, dell'art. 9- bis della legge 5 aprile
1985 n. 118, che aveva disposto la proroga del termine invocata dai
conduttori;
che questi ultimi non hanno domandato l'indennità per la
perdita dell'avviamento né nell'atto di costituzione in giudizio, e
nemmeno nell'udienza per la precisazione delle conclusioni, dove si
sono limitati a chiedere "che, essendo pendente il giudizio di
legittimità costituzionale sulla norma che dispone il rinnovo delle
locazioni, il contratto stipulato il 6 luglio 1976 tra l'intimante e
Giovanni Bulzinetti venga dichiarato soggetto alla disciplina
transitoria della legge n. 392 del 1978", il cui art. 69 non prevede
il diritto all'indennità nel caso in questione;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale di
questa parte dell'art. 69 è stata sollevata non ai fini della
definizione di una pretesa attualmente dedotta nel giudizio
principale, ma solo sulla base di una supposta intenzione dei
convenuti di far valere tale pretesa in prosieguo di causa, così che
manca il requisito di rilevanza prescritto dall'art. 23, comma
secondo, della legge n. 87 del 1953;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69, comma primo e settimo,
della legge 27 luglio 1978 n. 392 ("Disciplina delle locazioni di
immobili urbani"), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal
Pretore di Rimini con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:725 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte