Ordinanza n. 73/1962
Altra decisione · depositata il 26/06/1962 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
citata
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 6 settembre
1952, n. 1365, e 27 dicembre 1952, n. 3720, promosso con ordinanza 4
maggio 1961 dal Tribunale di Bari nel Procedimento civile vertente tra
Lacava Rosalba e l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la
riforma fondiaria -, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5
agosto 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 6 giugno 1962 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
uditi l'avvocato Gabriele Pansa, per la Lacava, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma
fondiaria.
Il Tribunale di Bari con l'ordinanza di rimessione ha proposto alla
Corte la questione di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 6
settembre 1952, n. 1365, e 27 dicembre 1952, n. 3720, osservando che
l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania nel determinare la
consistenza terriera della Lacava ha preso in considerazione le
variazioni di coltura n. 188 del 1 dicembre 1949 e n. 1211 del 15
marzo 1950, di epoca cioè successiva al 15 novembre 1949, data questa
fissata come termine invalicabile dell'art. 4 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, agli effetti della determinazione della consistenza dei
terreni soggetti ad esproprio.
La Corte ritiene che per la soluzione della questione di legittimità,
come sopra enunciata, siano necessari ulteriori accertamenti da parte
del Tribunale in ordine alle indicate variazioni, diretti a precisare
la natura (se a domanda o d'ufficio), le date in cui sono state
eseguite le verifiche catastali che hanno dato luogo alle variazioni,
la portata (se in aumento o in diminuzione), nonché le date di
efficacia (decorrenza) delle variazioni medesime ai sensi del R.D.L. 7
dicembre 1942, n. 1418; elementi questi che non è dato trarre con la
necessaria compiutezza dal documento tenuto presente dal Tribunale
(estratto storico catastale dell'Ufficio tecnico erariale di Matera del
28 gennaio 1961), il quale attesta soltanto le date in cui sono state
riportate in catasto le variazioni in parola.
Ai fini degli accertamenti di cui sopra è necessario acquisire ai
documenti di causa le note di variazione n. 188 del 1 dicembre 1949 e
n. 1211 del 15 marzo 1950 con indicazione delle date in cui le stesse
risultano notificate alla Lacava e, qualora si tratti di variazioni
disposte a domanda dell'interessata, con precisazione delle date sotto
le quali le domande furono presentate e se la presentazione avvenne in
termini; se, infine, furono prodotti reclami e il loro esito:
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte