Ordinanza n. 73/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma
primo, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza
emessa il 3 novembre 1981 dal Tribunale militare di Padova nel
procedimento penale a carico di Toso Alessandro, iscritta al n. 161 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 227 del 1982;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Toso Alessandro,
imputato di insubordinazione continuata con ingiuria e minaccia nei
confronti di superiore ufficiale, il Tribunale militare territoriale di
Padova ha impugnato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, l'art. 189,
primo comma (reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro
un superiore ufficiale), del codice penale militare di pace,
assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la questione è già stata decisa con la sentenza
n. 103 dell'anno 1982, la quale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della disposizione di legge sopra indicata.
Che successivamente la questione è stata dichiarata manifestamente
infondata con ordinanze nn. 193 e 236 del 1982 e n. 236 del 1983.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 189, primo comma, c.p.m.p. nella parte in cui
prevede la reclusione militare da tre a sette anni per il reato di
insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale,
questione sollevata dal Tribunale militare territoriale di Padova, in
riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe e
già decisa da questa Corte con la suindicata sentenza n. 103 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte