Ordinanza n. 73/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46legge 230/1982
- art. 46Contratti agrari
usata come parametro
citata
- art. 409Codice di procedura civile
- art. 431Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge
3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), promosso con
ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dal Pretore di Matelica, iscritta
al n. 279 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 196- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel procedimento civile - relativo ad un rapporto di
mezzadria - vertente tra Ruggeri Gino e Paggi Gino, instaurato a
seguito di provvedimento pretorile d'urgenza ex art. 700 e seguenti
del codice di procedura civile, il Pretore di Matelica, sulla
eccezione del resistente di improcedibilità dell'azione, non avendo
il Ruggeri esperito il preventivo tentativo di conciliazione ai sensi
dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982, con ordinanza emessa l'8
febbraio 1985, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui
assoggetta le controversie in materia di contratti agrari alla
condizione di procedibilità del tentativo obbligatorio di
conciliazione, adducendo che la norma denunziata introdurrebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche,
con pregiudizio del diritto di difesa;
che la normativa di cui al Capo I, Titolo IV, del Libro secondo
del codice di procedura civile, colloca sullo stesso piano le
controversie di cui all'art. 409 del codice di procedura civile,
laddove per il giudizio in materia di lavoro il tentativo preventivo
di conciliazione è rimesso alla discrezionalità del ricorrente;
che l'Avvocatura dello Stato ha concluso per la declaratoria
d'infondatezza;
Considerato che nella recente legislazione procedurale c.d.
"specializzata" l'istituto della conciliazione preventiva trova
applicazione in diverse materie e risulta chiaramente finalizzato ad
evitare la pendenza giudiziaria della lite, essendo strutturato nei
vari casi secondo diversi modelli di raccordo con l'azione
giudiziaria;
che la non obbligatorietà per le vertenze di lavoro del
preventivo tentativo di conciliazione trova la sua giustificazione
nella necessità di raccordare con l'azione giudiziaria le
disposizioni dei contratti collettivi, che in genere prevedono
l'esperibilità solo facoltativa della conciliazione dinanzi alle
associazioni sindacali, a differenza di quanto era previsto
dall'ordinamento corporativo, nel cui ambito l'art. 431 del codice di
procedura civile, prefigurava come obbligatorio il previo esperimento
del tentativo di conciliazione;
che questa Corte (sent. 13 aprile 1977, n. 63) ha già avuto
modo di ribadire in relazione all'art. 24 della Costituzione, che
tale "precetto costituzionale non impone che il cittadino possa
conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i
medesimi effetti, e non vieta quindi che la legge possa subordinare
l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purché non vengano
imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere
impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di
difesa o lo svolgimento dell'attività processuale";
che per le cause agrarie di competenza pretorile non può
ravvisarsi nello speciale onere del previo tentativo di conciliazione
un adempimento vessatorio di difficile osservanza né un'insidiosa
complicazione processuale tale da ledere il diritto di difesa
dell'attore, non potendosi d'altronde istituire una identità tra la
materia del lavoro e quella dei contratti agrari;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 230 ("Norme
sui contratti agrari"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Pretore di Matelica con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte