Ordinanza n. 73/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, del regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della
legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il 10
gennaio 1992 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Cataldi Antonio
contro il Comune di Milano, iscritta al n. 577 del registro ordinanze
1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 gennaio 1992 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 2 settembre 1993), il Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia - sul ricorso promosso da
Cataldi Antonio per l'annullamento della delibera 4 marzo 1980, n.
886, con cui la Giunta del Comune di Milano lo ha dichiarato decaduto
dal diritto al posto - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 9 del regio decreto
3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge
comunale e provinciale), nella parte in cui prevede la decadenza
automatica dell'impiegato degli enti locali, in seguito a sentenza di
condanna passata in giudicato, per uno dei reati di cui al precedente
art. 8;
che il giudice remittente, richiamando la giurisprudenza di
questa Corte (sentenza n. 16 del 1991), sostiene che l'automaticità
del provvedimento di decadenza stabilita dalla norma impugnata
sarebbe offensiva del principio della proporzione della sanzione
amministrativa al caso concreto;
Considerato che - alla luce dell'orientamento già espresso dalla
Corte con riferimento alla norma qui impugnata (ordinanza n. 302 del
1992) ovvero ad altre di analogo tenore (sentenza n. 197 del 1993) -
la decadenza automatica dall'ufficio, per gli impiegati degli enti
locali, prevista dall'art. 9 del regio decreto n. 383 del 1934, viene
a concretare una ipotesi di sanzione espulsiva, preclusiva di
qualsiasi valutazione dei fatti addebitati nella sede naturale del
procedimento disciplinare;
che il caso all'esame del giudice a quo rientra, pertanto, nella
sfera di applicazione della legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale -
sulla scorta di quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 971 del
1988 - ha stabilito che "il pubblico dipendente non può essere
destituito di diritto a seguito di condanna penale" e che "è
abrogata ogni contraria disposizione di legge" (art. 9, primo comma),
salva, ovviamente, l'inflizione della destituzione all'esito del
procedimento disciplinare, ove ne sussistano i presupposti (art. 9,
secondo comma), e con previsione nel contempo (art. 10, secondo
comma), della riammissione in servizio, a domanda, per i pubblici
dipendenti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge, siano stati destituiti di diritto;
che, pertanto, essendosi censurata una disposizione ormai
abrogata che non esplica più il suo effetto in relazione al giudizio
a quo, la questione difetta di rilevanza, secondo i principi già
affermati da questa Corte (sentenze nn. 403 del 1992, 134 del 1992 e
415 del 1991), onde la questione stessa va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo
1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e
provinciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1994:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte