Ordinanza n. 73/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/03/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 74/1987
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 3d.P.R. 635/1972
- art. 3legge 74/1987
- art. 24legge 74/1987
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge
6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento di matrimonio), in relazione agli artt. 3 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e
catastali), 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), 1 e
2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) promosso con
ordinanza emessa il 28 marzo 1994 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Imperia su ricorso proposto da Merlo Franco ed altra
contro l'Ufficio del Registro di Imperia iscritta al n. 565 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Imperia -
con ordinanza del 28 marzo 1994 emessa in un giudizio nel quale si
controverteva sulla assoggettabilità alle imposte di registro,
ipotecaria, catastale ed INVIM, di un trasferimento immobiliare tra
coniugi separati attuativa di impegno assunto in sede di separazione
- ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, della
Costituzione questione incidentale di legittimità dell'art. 19 della
legge 6 marzo 1987 n. 74, in relazione agli artt. 3 d.P.R. 26 ottobre
1972 n. 635, 1 e 2 d.P.R. 1972 n. 643, 1 e 2 d.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131;
che nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Considerato che, nella prospettazione del giudice a quo, il
predetto art. 19 della legge n. 74/1987 - che esenta "dalle imposte
di bollo di registro e da ogni altra tassa .. tutti gli atti ed i
provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del
matrimonio" - viene denunciato non solo "nella parte in cui non
estende le agevolazioni fiscali agli atti conseguenti al procedimento
di separazione dei coniugi", ma anche "nella parte in cui
espressamente non prevede l'esenzione dall'imposta di registro,
ipotecaria, catastale ed INVIM dei trasferimenti di immobili tra le
parti in osservanza delle condizioni di separazione o di divorzio";
che, nei termini testuali così riferiti, la seconda parte della
censura, a prescindere dalla estraneità al giudizio a quo del
profilo relativo alla ipotesi di divorzio, sembrerebbe assorbente
della prima, una volta che richiede una pronunzia additiva che
direttamente inserisca nell'art. 19 l'esenzione degli atti di cui si
tratta nella ipotesi di separazione, senza passare per il tramite
della comparazione con la disciplina dell'ipotesi di divorzio ed anzi
postulando che, allo stato, tale esenzione non sia da questo
prevista;
che, in realtà, la formulazione della questione è volutamente
ancipite, avendo la Commissione rimettente consapevolmente omesso di
prendere posizione in ordine al quesito di fondo, da essa stessa
posto, "se l'alienazione di immobili in ottemperanza a statuizioni di
divorzio sia attualmente esente da imposta". Per cui, in sostanza,
l'impugnativa si presenta strutturata in forma alternativa, secondo
che si ritenga - primo profilo - ovvero si escluda - secondo profilo
- che allo stato l'art. 19 esenti da ogni imposizione anche
alienazioni siffatte;
che, proprio per tale carattere alternativo della sua
formulazione (oltreché per la sua attinenza a profili
interpretativi, per di più afferenti lo stesso tertium
comparationis), la questione è manifestamente, per più versi,
inammissibile (cfr. ordinanze n. 45, 114, 206, 227, 325 e 427 del
1994);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n.
74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio), in relazione agli artt. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali), 1 e 2 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro) sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo
grado di Imperia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte