Ordinanza n. 73/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 117legge 87/1953
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione
sollevato dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti
locali della regione Lazio, con ricorso depositato l'8 ottobre 1996,
iscritto al n. 66 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il ricorrente ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti della regione Lazio in riferimento alla legge reg.
Lazio 25 luglio 1996, n. 27, art.18, che ha modificato l'art. 30,
quarto comma, della legge reg. Lazio 13 marzo 1992, n. 26, e
stabilito che, nel caso di accertato ritardo od omissione nel
compimento di atti obbligatori da parte dell'ente assoggettato al
controllo, decorso inutilmente il termine a tal fine fissato, il
commissario incaricato di adottare l'atto deve essere nominato dal
comitato di controllo, o dalla sezione decentrata competente, su
designazione dell'Assessore competente in materia di personale,
d'intesa con l'Assessore competente in materia di rapporti con gli
enti locali;
che il ricorrente assume d'essere legittimato a proporre
conflitto in considerazione dei caratteri di autonomia e terzietà
della funzione esercitata e deduce che il potere di scelta del
commissario ad acta costituisce componente essenziale del potere di
nomina, sicché la sua devoluzione ad un diverso organo della regione
disposta dalla norma dell'art. 18 della legge reg. Lazio n. 27 del
1996 sarebbe invasiva della propria sfera di attribuzioni e
violerebbe l'art. 130 della Costituzione, in relazione agli artt. 5
e 117;
Considerato che la Corte è chiamata a decidere preliminarmente,
senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in
quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla sua competenza", in riferimento alla presenza dei requisiti
soggettivi ed oggettivi, richiamati dal primo comma dello stesso
articolo;
che, sotto il profilo oggettivo, nella specie palesemente non
sussiste materia di conflitto, in quanto la legge regionale impugnata
non configura alcuna violazione, né diretta, né indiretta, delle
norme costituzionali che definiscono la sfera di attribuzioni che il
ricorrente rivendica, poiché l'art. 130 della Costituzione non pone
limiti al legislatore in ordine all'estensione ed alle modalità dei
controlli ivi previsti (ordinanza n. 512 del 1991);
che, sotto lo stesso profilo, il ricorso è inammissibile anche
in considerazione dell'atto in riferimento al quale è stato
sollevato, dato che il conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato non può essere proposto contro atti legislativi, al di fuori
dei casi, nella specie non ricorrenti, puntualmente identificati
dalla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 161 del 1995), in
quanto "la sperimentabilità del conflitto contro gli atti suindicati
finirebbe con il costituire un elemento di rottura del nostro sistema
di garanzia costituzionale, sistema che, per quanto concerne la legge
(e gli atti equiparati), è incentrato nel sindacato incidentale"
(sentenza n. 406 del 1989);
che tali rilievi assorbono il profilo soggettivo della questione
di ammissibilità del ricorso, onde la Corte è dispensata
dall'esaminare se sussistano la legittimazione attiva e quella
passiva a promuovere ed a resistere al presente conflitto, anche alla
luce della sentenza resa in fattispecie analoga a quella che qui
costituisce oggetto di decisione (sentenza n. 161 del 1981).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti
locali della regione Lazio contro la regione Lazio, depositato l'8
ottobre 1996.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte