Ordinanza n. 73/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 10legge 497/1974
- art. 14legge 497/1974
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni
per il controllo delle armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974,
n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza
emessa il 29 gennaio 1998 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Messina, iscritta al n. 347 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di una persona
imputata del delitto di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre
1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), per avere
illegalmente detenuto un fucile da caccia ad una canna calibro 32,
già denunciato dal suo dante causa e pervenutole iure successionis
il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il
controllo delle armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497
(Nuove norme contro la criminalità), nella parte in cui, prevedendo
come reato la illegale detenzione di armi comuni da sparo, non
distinguono la posizione di chi non abbia mai denunciato la
detenzione di un'arma da quella di chi non abbia ripetuto la denuncia
di un'arma già regolarmente denunciata e pervenutagli in eredità;
che, ad avviso del remittente, la previsione di un medesimo
trattamento sanzionatorio per casi completamente diversi tra loro
comporterebbe una disparità di trattamento censurabile in base
all'art. 3 della Costituzione;
che - argomenta ancora il giudice a quo - chi detiene un'arma
già denunciata a lui pervenuta iure successionis dovrebbe essere
esente da responsabilità o tutt'al più punito a titolo di colpa per
non essersi informato presso le competenti autorità di pubblica
sicurezza in merito agli obblighi conseguenti alla morte di un
congiunto detentore di armi regolarmente denunciate, ovvero con
sanzione amministrativa per non aver tempestivamente segnalato agli
organi di polizia il possesso dell'arma ereditata.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di remissione,
analoga questione è stata dichiarata da questa Corte manifestamente
infondata con ordinanza n. 145 del 1998, e che non vengono
prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa;
che, pertanto, anche la questione sollevata dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Messina deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7 della
legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle
armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme
contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte