Ordinanza n. 74/1962
Altra decisione · depositata il 26/06/1962 · relatore Antonio Manca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre
1952, n. 3975, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1961 dal
Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Fregoli
Eleonora e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,
iscritta al n. 121 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 6 giugno 1962 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi l'avv. Enrico Ciantelli, per Fregoli Eleonora, e l'avv. Guido
Astuti, per l'Ente Maremma.
Ritenuto che il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 20 aprile
1961, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del
decreto di espropriazione del 27 dicembre 1952 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1953, n. 17), emesso nei confronti di
Bernardino Petrocchi, deceduto il 21 maggio 1951 e, in concreto, nei
confronti dell'erede legittimo dottor Giulio Petrocchi, in quanto,
secondo l'assunto dell'attrice signora Eleonora Fregoli, usufruttuaria
pro-quota quale coniuge superstite, nel piano di espropriazione,
intestato al defunto, sarebbero state comprese zone di terreno a lui
non appartenenti al 15 novembre 1949; che il Tribunale, ritenuta la
legittimazione ad agire della predetta signora Fregoli, ha osservato
che "dalla documentazione di causa sembra aversi la prova -
conformemente alla tesi sostenuta dalla signora Fregoli - che la quota
di scorporo era stata determinata in misura superiore al dovuto, per
essere stati erroneamente calcolati, come facenti parte della
proprietà del sig. Bernardino Petrocchi, anche i terreni rappresentati
dai mappali 29-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 del foglio 69 e dai
mappali 42 e 123 del foglio 70 del catasto di Massa Marittima, che,
invece, appartenevano ad altri";
che l'ordinanza è stata ritualmente notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1961, n. 232;
che, in questa sede, per la signora Fregoli, si sono costituiti gli
avvocati Enrico Ciantelli e Paolo Arangio Ruiz, depositando le
deduzioni il 28 settembre 1961 e una memoria il 24 maggio 1962,
concludendo perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale del
predetto decreto di scorporo;
che, in rappresentanza dell'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale si sono costituiti gli avvocati prof. Guido
Astuti e Giovanni Galloni, depositando le deduzioni il 6 ottobre 1961,
e concludendo perché sia dichiarata la costituzionalità del decreto
di espropriazione:
Considerato che, per quanto attiene ai presupposti di fatto, contestati
dall'Ente Maremma, sui quali si fonda la difesa della signora Fregoli
per sostenere la illegittimità del decreto di scorporo, il giudizio
del Tribunale, espresso in forma dubitativa e privo di congrua
motivazione, non offre elementi sufficienti per decidere, in questa
sede, la questione nei termini nei quali è stata proposta;
che, pertanto, è necessario che il Tribunale, tenuto conto dei
documenti gia esibiti dalle parti, dei documenti che potranno essere
ulteriormente acquisiti agli atti, compresi quelli relativi al reclamo
proposto dagli interessati per ottenere la rettificazione del piano di
esproprio, accerti se i mappali del vecchio catasto, indicati dalla
parte privata, corrispondono, in tutto o in parte, a quelli del nuovo
catasto, dei quali, secondo si assume, si sarebbe tenuto conto nella
formazione del piano; ed accerti, altresì, se le zone di terreno
relative alle mappe sopra indicate, non appartenevano al compendio
patrimoniale di Bernardino Petrocchi alla data del 15 novembre 1949;
che, pertanto, occorre restituire gli atti allo stesso Tribunale di
Grosseto;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Grosseto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte