Ordinanza n. 74/1967
Altra decisione · depositata il 14/06/1967 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
citata
- art. 39legge 87/1953
- art. 41legge 87/1953
- art. 18legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato con il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 10 maggio 1967, depositato in cancelleria il 15
successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1967, per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a
seguito del decreto dell'Assessore regionale per le finanze 28 aprile
1967, n. 648, con il quale il Comune di Taormina è stato autorizzato a
dare esecuzione alla deliberazione consiliare n. 263 del 6 marzo 1963
che istituisce un Casinò municipale di Taormina.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udita nella camera di consiglio del 14 giugno 1967 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv.
Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana;
Ritenuto che con decreto 28 aprile 1967 l'Assessore alle finanze
presso la Regione siciliana ha autorizzato il Comune di Taormina a dare
esecuzione alla delibera 6 marzo 1963 del Consiglio comunale di
Taormina, avente per oggetto la devoluzione al Comune di quote sui
proventi lordi dell'esercizio del giuoco, a seguito della istituzione
di un Casinò municipale in quella sede;
Ritenuto che con atto notificato il 10 maggio 1967 al Presidente
della Regione siciliana il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
proposto ricorso per regolamento di attribuzione ai sensi dell'art. 39
della legge 11 marzo 1953, n. 87, chiedendo l'annullamento del decreto
e, nel contempo, la sospensione del provvedimento assessoriale in
considerazione del temuto grave turbamento dell'ordine pubblico che
dall'esecuzione del decreto sarebbe per derivare;
Ritenuto che il Presidente di questa Corte ha fissato, con decreto
19 maggio, l'odierna camera di consiglio per la decisione sulla istanza
di sospensione, ai sensi degli artt. 41 e 18 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 28 delle Norme integrative 16 marzo 1956, accordando alle
parti di presentare documenti e memorie non oltre il 5 giugno;
che da parte dell'Avvocatura dello Stato per il Presidente del
Consiglio è stata depositata memoria in cancelleria il 29 maggio;
mentre da parte della Regione siciliana sono state depositate lo
stesso giorno deduzioni in merito;
Ritenuto quanto dedotto oralmente dai patroni delle parti nella
odierna Camera di consiglio;
Considerato che, circoscritto l'esame alla istanza di sospensione,
gravi ragioni di interesse generale consigliano l'accoglimento della
istanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul merito del ricorso e in accoglimento
della istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri col
ricorso notificato il 10 maggio 1967;
ordina la sospensione del decreto 28 aprile 1967 dell'Assessore
alle finanze presso la Regione siciliana; fissa per la trattazione del
ricorso, l'udienza pubblica che sarà tenuta da questa Corte addì 18
ottobre 1967, ore 9,30.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte