Ordinanza n. 74/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/04/1972 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.l. 1150/1967
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo
comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (proroga dei termini per
l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26,
promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1971 dal tribunale di
Bologna nel procedimento civile vertente tra il Comune di Imola e
Simoni Ugo e Simonetta, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1971
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27
ottobre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che, con ordinanza del 22 giugno 1971, emessa nel
procedimento civile vertente tra il Comune di Imola e Simoni Ugo e
Simonetta, il tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto legge 11 dicembre
1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, in legge 7 febbraio 1968,
n. 26. Secondo l'ordinanza, la norma impugnata, limitando alla data
dell'8 marzo 1960 l'effetto retroattivo dell'abolizione del termine
biennale ai fini della applicazione dei benefici tributari in materia
di tasse ed imposte indirette sugli affari, avrebbe determinato una
ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti, che si
trovano nelle medesime condizioni di avere iniziato la costruzione di
case non di lusso prima dell'8 marzo 1960 e di non avere ultimato i
relativi lavori entro il biennio dall'inizio della costruzione.
Considerato che, con sentenza n. 132 del 1971, questa Corte ha
dichiarato non fondata la identica questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n.
1150;
che l'ordinanza non prospetta nuovi profili né adduce argomenti
che possano convincere a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto legge 11 dicembre
1967, n. 1150 (proroga dei termini per l'applicazione delle
agevolazioni tributarie in materia edilizia), convertito, con
modificazioni, in legge 7 febbraio 1968, n. 26, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione dall'ordinanza 22 giugno 1971
del tribunale di Bologna e già dichiarata non fondata con sentenza n.
132 del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte