Ordinanza n. 74/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/03/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani) promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1980 dal Giudice
conciliatore di Pescasseroli, nel procedimento civile vertente tra
D'Addario Pasquale e Salmaggi Elvira, iscritta al n. 801 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13 del 14 gennaio 1981.
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l'ordinanza n. 801/1980 è stata sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 59 della legge sull'equo canone, n. 392 del 27
luglio 1978, denunciandosi l'esclusione della facoltà di recesso per
necessità del locatore dai contratti di locazione con conduttori il
cui reddito annuo superi gli otto milioni di lire.
Considerato che la medesima questione è stata già prospettata
sotto lo stesso profilo alla Corte, la quale con la sentenza n. 22 del
1980 l'ha risolta, riconoscendone la fondatezza e dichiarando
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, e con le
successive ordinanze nn. 88 e 130 del 1980 ha conseguentemente
dichiarato la manifesta infondatezza della questione stessa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 801/1980 e già
dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze di questa Corte
nn. 88 e 130 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte