Ordinanza n. 74/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 457/1978
usata come parametro
citata
- art. 95d.P.R. 616/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi primo
e secondo, della legge Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12
(Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi
dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in
attuazione dei criteri generali emanati dal C.I.P.E. con
deliberazione del 19 novembre 1981), promossi con quattro ordinanze
emesse il 26 aprile 1988 dal Pretore di Ferrara rispettivamente
iscritte ai nn. 405, 406, 407 e 408 del registro ordinanze 1988 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
Serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore di Ferrara, nel corso di quattro
procedimenti civili promossi, rispettivamente, da Claudio Romanini
(R.O. n. 405/88), Loris Vecchi (R.O. n. 406/88), Ermanno Scodeggio
(R.O. n. 407/88) e Giancarlo Aurucci (R.O. n. 408/88), nei confronti
dell'I.A.C.P. della Provincia di Ferrara, con ordinanze emesse il 26
aprile 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo e
secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo
1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la
disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con
deliberazione del 19 novembre 1981), nella parte in cui attribuisce
all'ente gestore del patrimonio immobiliare, e non al Comune, il
potere di emanare il provvedimento di rilascio di alloggio di e.r.p.
occupato senza titolo, in quanto la norma, se non addirittura emanata
al di fuori delle competenze regionali, si porrebbe, quanto meno, in
contrasto:
con l'art. 117, primo comma, Cost., perché, discostandosi dal
disposto dell'art. 95 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, violerebbe un
principio fondamentale della legislazione statale; ovvero con
l'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto norma attuativa dettata
in violazione di una norma statale;
che nel giudizio non si sono costituite parti né è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni,
debbono essere riuniti;
che la medesima questione, sollevata dalla medesima autorità,
sotto i profili esposti, è stata dichiarata non fondata da questa
Corte con sentenza n. 1115 del 1988;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117
della Costituzione, dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge
della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per
l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,
secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei
criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre
1981), sollevata dal Pretore di Ferrara con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte