Ordinanza n. 74/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma
terzo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario),
come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n. 663, promosso con
ordinanza emessa il 9 giugno 1989 dal Tribunale di sorveglianza nel
procedimento di sorveglianza relativo a Carnio Renzo, iscritta al n.
426 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con
ordinanza emessa il 9 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975
n. 354 (Ordinamento penitenziario) come modificato dalla legge 10
agosto 1986 n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio
dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva
osservazione chi non ha subito custodia cautelare;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 569 del 1989 ha già
dichiarato costituzionalmente illegittima la norma denunziata dal
giudice a quo;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975
n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 10
agosto 1986 n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio
dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva
osservazione chi non ha subito custodia cautelare, promossa in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di
sorveglianza di Venezia con ordinanza emessa il 9 giugno 1989, norma
già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 569
del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte