Ordinanza n. 74/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 75d.P.R. 309/1990
- art. 2d.l. 3/1993
- art. 4d.l. 3/1993
- art. 75Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- art. 78d.l. 3/1993
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo
comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), come modificato dall'art. 2 del d.l. 12 gennaio
1993, n. 3 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di
persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo
unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per
l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), e dall'art. 78, primo
comma, lettera c) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato
dall'art. 4 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3 promossi con n. 2
ordinanze emesse il 18 e 5 febbraio 1993 dal Tribunale di Roma nei
procedimenti penali a carico di Fatuma Mohamed Jusef e Colongo
Raimondo, iscritte ai nn. 595 e 596 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (del 5 e 18
febbraio 1993) il tribunale di Roma - nel corso di procedimenti
penali per il reato di detenzione per uso personale di sostanze
stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - ha
sollevato - in riferimento all'art. 25, comma 2, Cost. - questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1,
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, come modificato dall'art. 2 d.l. 12
gennaio 1993 n. 3, nell'inciso "secondo le metodiche indicate nello
stesso art. 78, comma 1, lettera c)", nonché dell'art. 78, comma 1,
lettera c) del cit. d.P.R. n. 309/90, come modificato dall'art. 4 del
cit. d.l. n. 3/93;
che in particolare il tribunale rimettente considera che secondo
l'art. 75 cit. la fattispecie criminosa di cui all'art. 73 dello
stesso d.P.R. n. 309/90 ricorre qualora risulti che la quantità di
droga detenuta dall'imputato non "corrisponde alla dose individuale
abitualmente assunta nelle ventiquattro ore secondo le metodiche
indicate nello stesso art. 78, comma 1, lettera c)"; sussiste
pertanto una diversità tra "dose individuale abitualmente assunta"
(che esprime una mera abitudine) e "dose necessaria alla esigenza
individuale" (che esprime un inderogabile bisogno) sicché vi è un
conflitto fra le due norme sopra indicate (art. 75, comma 1, ultima
parte, e art. 78, comma 1, lettera c)) che determina un'assoluta
incertezza sulla fattispecie incriminatrice e ridonda in vizio di
legittimità costituzionale per violazione del principio di legalità
(art. 25, comma 2, Cost.); che è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ed ha chiesto che sia dichiarata cessata la
materia del contendere ovvero restituiti gli atti al giudice
rimettente in ragione della mancata conversione del cit. d.l. n. 3/93
e comunque dell'abrogazione della normativa incriminatrice in parte
qua;
Considerato che le disposizioni censurate sono limitate a quelle
introdotte dalle modifiche apportate dagli artt. 2 e 4 del d.l. 12
gennaio 1993 n. 3 agli artt. 75, comma 1, e 78, comma 1, lettera c),
del d.P.R. 12 gennaio 1990 n. 309;
che il d.l. 12 gennaio 1993 n. 3 non è stato convertito in legge
(peraltro la normativa sulla quale lo stesso decreto interveniva per
modificarla è stata abrogata, nella parte che qui rileva, a seguito
di referendum: v. d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171) sicché le
disposizioni censurate hanno perso efficacia ex tunc e più non
esistono (in parte qua) nell'ordinamento giuridico;
che pertanto la questione di costituzionalità è manifestamente
inammissibile (cfr. ex plurimis n. 503 del 1993);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75, comma 1, e
78, comma 1, lettera c) del d.P.R. 12 ottobre 1990 n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), come modificati dagli artt. 2 e 4 del
d.l. 12 gennaio 1993 n. 3 (Disposizioni urgenti concernenti
l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il
trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le
modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le
norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), sollevate, in
riferimento all'art. 25, comma 2, della Costituzione, dal Tribunale
di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1994:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte