Ordinanza n. 74/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 143/1949
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma,
della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa
professionale degli ingegneri ed architetti), promosso con ordinanza
emessa il 3 ottobre 1994 dal tribunale di Catania, nel procedimento
civile vertente tra Tomaselli Francesco e comune di Adrano, iscritta
al n. 459 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Catania,
con ordinanza emessa il 3 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte il 24
aprile 1996), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,
terzo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della
tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), perché
consente al professionista, in caso di giudizi arbitrali o peritali,
di richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e
competenze;
che, a parere del rimettente, tale previsione determinerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli ingegneri e gli
architetti e le altre categorie professionali, irrazionalmente
disponendo il versamento dell'intera somma, che potrebbe poi
rivelarsi eccessiva, soltanto in pendenza del giudizio arbitrale e
non anche di quello ordinario, e così realizzando un asserito
impedimento all'esercizio del diritto di difesa;
Considerato che il giudice a quo afferma apoditticamente la
rilevanza della questione nella "decisione", senza minimamente
motivare al riguardo;
che inoltre nessuna indicazione viene fornita circa la natura del
predetto giudizio, né è possibile desumerne alcuna dal contesto
della motivazione; al punto che non è neppure verificabile la
legittimazione del giudice istruttore a sollevare detta questione,
essendo la narrativa dell'ordinanza di rimessione limitata alla mera
premessa: "vista l'istanza ... con la quale (il professionista)
chiede il deposito
...";
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 2
marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli
ingegneri ed architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Catania
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte