Ordinanza n. 74/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 205Codice della strada
- art. 217Codice della strada
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 360, promosso con Ordinanza emessa l'11 gennaio 1999 dal Pretore
di Padova nel procedimento civile vertente tra Olivieri Roberto e
il Prefetto di Padova ed altro, iscritta al n. 135 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione ex
art. 22 della legge n. 689 del 1981 - promosso da un automobilista
avverso un'ordinanza di sospensione della patente di guida adottata
dal Prefetto di Padova -, il Pretore di Padova con Ordinanza
emessa l'11 gennaio 1999 ha sollevato, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 218,
comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), nel testo introdotto dall'art. 117 del
decreto legislativo n. 360 del 1993, "nella parte in cui prevede
che "avverso il provvedimento di sospensione della patente è
ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 del Codice della strada
in luogo di [disporre che] "l'opposizione di cui all'art. 205 si
estende alla sanzione accessoria ";
che, rilevata la rituale proposizione del giudizio a quo
osserva tuttavia il rimettente (anche con riferimento alla
rilevanza della questione) che, ove non fosse prevista dalla norma
censurata l'autonoma possibilità di impugnare tale sanzione
accessoria, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile
poiché tardivo, non essendo stato tempestivamente opposto il
verbale di accertamento e contestazione, costituente presupposto di
applicazione della sanzione stessa, la quale - in quanto
tassativamente sancita dalle singole norme che puniscono le singole
irregolarità - non consente al prefetto altra discrezionalità se
non quella relativa alla determinazione della sua durata;
che, secondo il rimettente, l'ammissibilità di
un'opposizione autonoma, non limitata alla questione della durata
della sanzione, ma estesa anche alla valutazione dei presupposti di
fatto e di diritto che sostanzialmente attengono all'accertamento
della violazione, si risolve obiettivamente in una sorta di
restituzione in termini onde contestare ciò che non è più
contestabile;
che, dunque, la norma impugnata sarebbe irrazionalmente
contraria al principio di uguaglianza, poiché, senza
giustificazione, regola la possibilità di ricorrere in sede
giudiziale contro la sospensione della patente in modo diverso -
nonostante la stretta analogia fra tali sanzioni accessorie quanto
a contenuto e disciplina - rispetto all'ipotesi di sospensione
della carta di circolazione, disciplinata dall'art. 217 del codice
della strada, il quale più coerentemente estende l'opposizione ex
art. 205 alla sanzione accessoria, sicché, impugnando l'atto di
contestazione ovvero l'ordinanza ingiunzione, in tutti i casi in
cui all'accertamento consegue obbligatoriamente l'applicazione
della sanzione stessa, si oppone automaticamente anche il
provvedimento conseguenziale, che dal primo obiettivamente dipende;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di
infondatezza della sollevata questione.
Considerato che il rimettente denuncia una disparità di
trattamento normativo, muovendo dal presupposto che sussista
sostanziale identità, quanto a contenuto e disciplina, tra la
sospensione della patente di guida e la sospensione della carta di
circolazione;
che, come questa Corte ha più volte posto in evidenza, nel
sistema del nuovo codice della strada la natura afflittiva della
sospensione della patente di guida - disposta, all'esito del
relativo accertamento, dal prefetto o dal giudice penale, a seconda
che sia stato commesso un semplice illecito amministrativo ovvero
un reato (v. ordinanze n. 170 del 1998 e n. 184 del 1997) - incide
sul profilo della legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni
veicolo, gravando sul relativo atto amministrativo di abilitazione,
a seguito dell'accertata trasgressione di regole di comportamento
afferenti alla sicurezza della circolazione (sentenza n. 330 del
1998);
che, viceversa, la sospensione della carta di circolazione -
ordinata dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
Motorizzazione civile - concerne la legittimazione oggettiva alla
circolazione del relativo veicolo, conseguendo alla violazione di
norme riguardanti l'idoneità all'uso ed alla specifica
destinazione di un determinato mezzo;
che, dunque, l'eterogenea configurazione teleologica e
strutturale delle due sanzioni accessorie - tra loro
differenziantisi anche, come detto, sotto il profilo degli organi
competenti ad adottarle, oltre che per il grado di incidenza sulle
facoltà del destinatario, ben più gravemente compresse nel caso
di sospensione della patente - rende il meccanismo di estensione
del giudizio di opposizione ex art. 205 alla sospensione della
carta di circolazione, disciplinato dall'art. 217, comma 5,
palesemente inidoneo a fungere da tertium comparationis onde
verificare la sussistenza del denunciato vulnus al principio di
uguaglianza;
che, piuttosto, nella denunciata norma - la quale lascia
salvo comunque il diritto di impugnare direttamente ed
autonomamente il verbale di accertamento dell'infrazione e il
contestuale ritiro della patente, chiedendone la sospensione
(sentenza n. 330 del 1998) - è da ravvisare una conferma
dell'intrinseca coerenza del complessivo impianto di garanzie
offerto al destinatario della sanzione, riconnesso alla generale
previsione, contenuta nell'art. 205, comma 3, della possibilità di
ricorrere al rimedio dell'opposizione regolata dagli artt. 22 e 23
della legge n. 689 del 1981 (sentenza n. 31 del 1996);
che, dunque, la sollevata questione appare manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel
testo introdotto dall'art. 117 del decreto legislativo n. 360 del
1993, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -
dal Pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte