Ordinanza n. 74/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 89/1913
usata come parametro
citata
- art. 21legge 89/1913
- art. 2legge 135/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge
16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 2001 dal
Tribunale di Savona, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Tribunale di Savona, chiamato a dichiarare
l'idoneità della cauzione prestata da un notaio di nuova nomina, ai
sensi dell'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento
del notariato e degli archivi notarili), con ordinanza emessa il
22 maggio 2001, pervenuta a questa Corte il 2 luglio 2001, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 20 della predetta legge
"nella parte in cui indica l'ammontare della cauzione che debbono
prestare i notai di prima nomina";
che il Tribunale remittente, richiamata la giurisprudenza di
questa Corte in ordine alla legittimazione degli organi giudiziari a
sollevare questioni di legittimità costituzionale nel corso di
procedimenti di giurisdizione volontaria, osserva che la previsione
contenuta nella norma impugnata di una cauzione dell'importo massimo
di lire quindicimila integrerebbe una irragionevole disparità di
trattamento rispetto ad altre analoghe situazioni;
che, infatti, secondo il giudice a quo tenuto conto che la
ratio dell'obbligo di prestare cauzione è quella di apprestare una
garanzia economica per gli eventuali danni cagionati dal notaio
nell'esercizio delle sue funzioni, non si potrebbe giustificare la
disparità fra l'importo - "veramente risibile" - della cauzione
imposta ai notai e quello, di gran lunga superiore, della cauzione
imposta agli esercenti un'altra professione controllata dallo Stato,
i raccomandatari marittimi;
che l'irragionevolezza della norma impugnata sarebbe
confermata dalla previsione, contenuta nei "Principi di deontologia
professionale dei notai", approvati dal Consiglio nazionale del
notariato il 24 febbraio 1994, secondo cui "il notaio deve poter
rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme
assicurative, per i rischi inerenti l'esercizio della professione",
con ciò implicitamente riconoscendosi la assoluta inidoneità a tal
fine della cauzione stabilita dalla legge;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio, chiedendo in
primo luogo che la questione sia dichiarata inammissibile, sia
perché non si desumerebbe in termini univoci, dall'ordinanza, se è
denunciata la irragionevolezza in sé della norma impugnata o la
ingiustificata disparità di trattamento dei notai rispetto ad altre
categorie di operatori; sia perché all'eventuale accoglimento della
questione conseguirebbe che i notai non sarebbero tenuti a prestare
alcuna cauzione, sicché la materia resterebbe priva di disciplina;
secondo l'Avvocatura erariale, il giudice a quo avrebbe dovuto, sulla
base delle argomentazioni addotte, dichiarare non idonea la cauzione
prestata, così che il giudizio potesse poi svolgersi davanti alla
Corte di appello in sede del ricorso promosso dall'interessato o dal
pubblico ministero, come previsto dall'art. 21, secondo comma, della
legge;
che la questione sarebbe comunque, secondo l'interveniente,
infondata, in quanto non sarebbe possibile mettere a confronto le due
categorie professionali dei notai e dei raccomandatari marittimi, per
la diversa natura dell'attività svolta, la diversità dell'ambiente
in cui esse operano e degli utenti dei rispettivi servizi;
che, sotto il profilo della ragionevolezza, l'infondatezza
della questione risulterebbe dalla considerazione per cui, se la
cauzione in esame dovesse essere prestata in misura sufficiente a
coprire i danni di rilevante dimensione che si possono cagionare
nell'esercizio della professione notarile, si finirebbe per limitare
l'accesso alla professione a pochi soggetti dotati di grande
capacità patrimoniale, con conseguente violazione dell'art. 3 della
Costituzione: in ciò risiederebbe la ragione del mancato
aggiornamento di tale garanzia ormai non più adeguata ai tempi.
Considerato che la questione sollevata dal Tribunale di Savona
non riguarda la legittimità dell'obbligo in sé di prestare la
cauzione (art. 18, numero 1, della legge n. 89 del 1913), nelle forme
previste dalla legge (in titoli del debito pubblico o emessi o
garantiti dallo Stato, o con deposito di denaro, o con prima ipoteca
su beni immobili: art. 19 della stessa legge), obbligo del quale si
contesti il fondamento o la ragionevolezza in considerazione della
attuale inadeguatezza dell'importo a suo tempo stabilito e in seguito
non aggiornato: ma investe solo la determinazione legislativa
dell'importo della cauzione, come contenuta nell'art. 20 della legge,
sotto il profilo della irragionevole ed ingiustificata disparità di
trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti, in
particolare i raccomandatari marittimi;
che la questione così proposta appare manifestamente
infondata, non potendosi istituire alcun utile confronto, rilevante
ai fini dell'art. 3 della Costituzione, tra la disciplina della
cauzione richiesta ai notai e quella delle garanzie che debbono
essere prestate dai soggetti - titolari di imprese individuali o
amministratori di società o institori - che chiedono l'iscrizione
nell'elenco dei raccomandatari marittimi, ai fini dello svolgimento,
sulla base di mandato con o senza rappresentanza conferito
dall'armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di
agenzia, di attività contrattuale, di prestazione di servizi e di
assistenza per la tutela degli interessi a loro affidati (art. 2
della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante "Disciplina della
professione di raccomandatario marittimo"): evidenti essendo le
differenze fra i due ordini di attività messi a raffronto, sotto il
profilo, fra l'altro, della loro natura e dei requisiti richiesti per
l'accesso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 16 febbraio
1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte