Ordinanza n. 748/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.68 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori) e dell'art. 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n.318
(Disciplina per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1987 dalla
Corte di appello di Bologna, Sezione per i minorenni, nel
procedimento civile vertente tra Ceccaroni Pier Luigi e Zoli
Antonella, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 20
maggio 1987, ha sollevato:
a) in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n.
184, nella parte in cui - ulteriormente sostituendo l'art. 38, primo
comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile - demanda
alla competenza del tribunale per i minorenni la dichiarazione
giudiziale di paternità e maternità "in caso di minori";
b) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art.38, terzo comma, delle
disposizioni di attuazione del codice civile, nella parte in cui
stabilisce che sulla domanda di dichiarazione giudiziale di
paternità e maternità il tribunale per i minorenni "provvede in
camera di consiglio";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la prima questione venga dichiarata
manifestamente infondata, perché già dichiarata non fondata con
sentenza n. 193 del 1987, e la seconda venga dichiarata non fondata;
Considerato che, quanto alla prima questione, essa è stata
effettivamente già dichiarata non fondata con sentenza n. 193 del
1987, nonché manifestamente infondata con ordinanze n. 394 e n. 395
del 1987, e che nell'ordinanza in esame non si rinvengono argomenti
diversi da quelli già esaminati in tali occasioni da questa Corte;
che, quanto alla seconda questione, con sentenza n. 202 del 1975
la Corte ha precisato che "l'ordinamento conosce vari casi di
provvedimenti decisori adottati in camera di consiglio, in cui la
procedura è disposta anche in presenza di elementi della
giurisdizione contenziosa. Basti qui ricordare, oltre ad alcune fasi
del procedimento di separazione personale dei coniugi,
l'interdizione, l'inabilitazione, l'assenza e la dichiarazione di
morte presunta.
L'adozione di tale procedimento nei casi suddetti risponde a criteri
di politica legislativa, inerenti alla valutazione che il legislatore
ha compiuto in relazione alla natura degli interessi regolati ed
all'opportunità di adottare determinate forme processuali. Questa
scelta è discrezionale ed è indubbiamente esente da sindacato in
questa sede, poiché, mentre, come questa Corte ha espressamente
affermato con la sentenza n. 122 del 1966, il procedimento in camera
di consiglio non è, di per sé, contrastante con il diritto di
difesa sancito dall'art. 24 Cost., il problema della scelta concreta
del procedimento da adottare è problema di politica processuale, il
cui esame sfugge alla competenza della Corte (sentenza n. 142 del
1970) nei limiti in cui, ovviamente, non si risolva nella violazione
di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da
irragionevolezza";
che, d'altra parte, nella stessa decisione si è affermato che
"l'inosservanza del diritto di difesa non preclude la possibilità
che la relativa disciplina si conformi alle speciali caratteristiche
della struttura dei singoli procedimenti, purché ne vengano
assicurati lo scopo e la funzione, cioè la garanzia del
contraddittorio, in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere
le ragioni delle parti (per tutte v. sentenza n. 46 del 1957)";
e che, nel procedimento specificamente previsto dagli artt. 269
e seguenti del codice civile per la dichiarazione giudiziale di
paternità e maternità, la difesa è pienamente garantita non solo
per ciò che riguarda l'instaurazione del contraddittorio (artt. 274
e 276), ma anche con riferimento all'esperibilità di "ogni mezzo" di
prova (art. 269, secondo comma), il che rende possibile, diversamente
da quanto sostenuto dal giudice a quo, ogni opportuna "integrazione
del materiale probatorio in funzione delle domande hinc et inde
spiegate", così da far escludere la temuta riduzione delle
"modalità di esplicazione del diritto di difesa se rapportate a
quelle vigenti nell'ordinario processo di cognizione contenzioso";
che, pertanto, entrambe le questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983,
n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione,
dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza del 20 maggio 1987;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art.38, terzo comma, del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disciplina per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna con
la stessa ordinanza del 20 maggio 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:748 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte