Ordinanza n. 75/1963
Altra decisione · depositata il 30/05/1963 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 4r.d. 1949/1940
- art. 5r.d. 1949/1940
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 13 maggio 1957,
n. 853, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1961 dal Giudice
istruttore presso il Tribunale di Trapani nel procedimento penale a
carico di Ingoglia Mattia, iscritta al n. 181 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del
24 novembre 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto:
Nel corso del procedimento penale avanti il Tribunale di Trapani a
carico di tale Ingoglia Mattia, imputata del reato di falsità in
scrittura privata e truffa a danno dello Stato, per avere fatto
risultare con dichiarazione resa all'Ufficio contributi unificati in
agricoltura, ed allo scopo di essere sgravata dell'onere dei contributi
stessi, che tale La Vite Giacomo conduceva a mezzadria dei terreni di
sua proprietà, il Giudice istruttore, con sua ordinanza del 28
novembre 1961, in accoglimento della eccezione sollevata dal P. M.,
ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, sospendeva il
giudizio e rinviava gli atti alla Corte costituzionale per la soluzione
della questione di incostituzionalità della legge delegata 13 maggio
1957, n. 853, relativa alla determinazione dei contributi unificati in
agricoltura per l'anno 1957, perché in contrasto con l'art. 76 della
Costituzione per eccesso di delega rispetto alla legge delegante 28
novembre 1938, n. 2138.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1962, n. 300.
Innanzi alla Corte si è costituito solo il Presidente del Consiglio
dei Ministri, che, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
ha depositato le proprie deduzioni in cancelleria il 29 ottobre 1962.
Con esse si deduce, preliminarmente, che la questione non è stata
ritualmente proposta, data la mancanza di qualsiasi accenno
all'avvenuta valutazione del presupposto della rilevanza della
questione stessa al fine della decisione di merito, ed altresì perché
la denuncia di incostituzionalità è formulata in blocco ed in modo
generico per l'intera legge delegata, e per tutta la legge delegante,
sicché manca la possibilità di individuare il vizio di eccesso
denunciato. Ciò anche se si volesse risalire ai motivi enunciati nella
requisitoria del P. M., poiché in questa non si rinviene traccia di
eccezioni rivolte alla legge n. 2138 del 1938.
Nel merito, si mette in rilievo l'infondatezza della questione,
dato che nei confronti della legge delegante ora ricordata del 1938,
anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, l'esame di
legittimità deve esaurirsi nell'accertamento dell'effettiva esistenza
della delega e della corrispondenza della materia della medesima con
quella della legge delegata: accertamento dal quale nella specie non
emerge alcuna ragione di invalidità. Si aggiunge che l'infondatezza
sarebbe da confermare, anche se fosse richiesta l'osservanza dei
requisiti di cui all'art. 76, poiché questi si riscontrano nella legge
di delegazione. Conclude chiedendo, in via principale, che la questione
sia dichiarata inammissibile, e, in via subordinata, che se ne affermi
l'infondatezza.
Con successiva memoria depositata il 20 marzo 1963 l'Avvocatura,
mentre ribadisce le precedenti deduzioni in ordine alla
inammissibilità (a sostegno delle quali invoca la statuizione di
questa Corte nelle sentenze nn. 69 del 1957 e 65 del 1962) fa
osservare, nel merito, che l'articolo unico della legge delegante del
1938 conteneva due distinte deleghe: una per la determinazione delle
modalità di accertamento e riscossione dei contributi, delega
esercitata con il R. D. 24 settembre 1940, n. 1949, i cui artt. 4 e 5
sono stati dichiarati incostituzionali da questa Corte, l'altra
relativa alla determinazione annuale della misura dei contributi stessi
che venne esercitata con successivi decreti. Che però, nel frattempo,
la materia è stata regolata con nuove disposizioni le quali hanno
sostituito il decreto del 1938. Ciò è avvenuto prima per opera della
legge n. 861 del 1949 e successivamente della legge 14 aprile 1956, n.
307, la quale si adegua in tutto alle prescrizioni dell'art. 76 della
Costituzione, contenendo sia il termine della delega, sia i principi e
i criteri direttivi. Ciò a tacere del fatto che la misura di molti
contributi era stata nel frattempo fissata direttamente dalla legge. E
poiché il decreto denunciato nell'ordinanza, n. 853 del 1957, è stato
emesso in dipendenza di quest'ultima legge, e non già di quella del
1938 ormai divenuta inoperante, e d'altra parte il decreto medesimo
nell'indicare i contributi base della maggior parte delle assicurazioni
si limita ad una mera riproduzione delle misure fissate direttamente
dalla legge, viene meno la censura di illegittimità sollevata
dall'ordinanza. Insiste, pertanto, nelle conclusioni prese.
Considerato in diritto:
L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura, per
l'omissione da parte del giudice a quo di ogni pronuncia sulla
rilevanza della questione di costituzionalità per la decisione della
controversia a lui deferita non è da ritenere fondata, poiché in
realtà l'ordinanza ha messo in rilievo in modo espresso la
pregiudizialità della medesima rispetto ad ogni altra questione di
merito, e se detta affermazione non appare corredata da apposita
motivazione ciò è avvenuto perché, avendo espressamente richiamata
la requisitoria del P. M. che aveva sollevato la questione in esame, ha
evidentemente inteso adottare l'ampia argomentazione svolta a sostegno
dell'asserita rilevanza . In proposito la Corte deve riaffermare quanto
ha altre volte statuito circa la validità della motivazione in ordine
a tale punto (e parimenti all'altro della non manifesta infondatezza)
allorché essa, anziché direttamente, venga formulata mediante rinvio
alle deduzioni della parte che ha proposto la eccezione di
incostituzionalità (v. sentenza n. 7 del 1962).
Del pari infondata è l'obiezione desunta dalla mancata
individuazione dei vizi da cui si ritengono affette le norme
denunciate. Infatti, se pure è vero che impropriamente l'ordinanza,
sulla scorta della citata requisitoria, qualifica come eccesso di
delega il vizio addebitabile alle medesime, risulta tuttavia
chiaramente da quest'ultima (contrariamente a quanto assume
l'Avvocatura dello Stato) che la violazione dell'art. 76 della
Costituzione è riferita alla legge delegante 28 novembre 1938, n.
2138, e si fa consistere nel fatto che questa, oltre a non contenere
principi e criteri direttivi, non fissa alcun limite di tempo al potere
che viene delegato al Governo (ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge
n. 100 del 1926) di stabilire annualmente la misura dei contributi
unificati in agricoltura. Non può invocarsi, per contrastare tale
conclusione, la sentenza di questa Corte n. 65 del 1962, cui
l'Avvocatura si richiama, poiché nella specie la censura si rivolge
all'intera legge delegante, per l'allegato difetto delle condizioni
generali prescritte per la sua validità, e non può quindi richiedersi
che siano specificate quelle fra le sue singole parti ritenute affette
da incostituzionalità.
Fondata è, invece, la denuncia che l'Avvocatura fa dell'errore in
cui è incorso il giudice di merito nel ritenere che la legge delegata
13 maggio 1957, n. 853, contenente la determinazione della misura dei
contributi da versare nell'anno 1957 (nel quale ebbe a verificarsi il
comportamento delittuoso della prevenuta, che intendeva sottrarsi al
loro pagamento) fosse stata emessa in dipendenza della legge denunciata
28 novembre 1938, n. 2138, risultando, invece, la sopravvenuta
sostituzione di questa, in un primo tempo per effetto della legge 22
novembre 1949, n. 861, e successivamente dell'altra 14 aprile 1956, n.
307, in esecuzione della quale è stato emanato il menzionato decreto
n. 853 del 1957. È da ritenere che se il giudice del processo
principale avesse tenuto conto della circostanza ora messa in rilievo
avrebbe proposto in termini diversi il problema della rilevanza della
questione di legittimità costituzionale, senza riferirla ad una norma
che era venuta meno e che, quindi, non regolando il caso da decidere,
non poteva dar luogo alla questione di incostituzionalità denunciata.
Di conseguenza si deve ritenere necessaria una nuova valutazione
sul punto della rilevanza rispetto al giudizio principale della
questione sottoposta alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Giudice istruttore penale
del Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte