Ordinanza n. 75/1980
Altra decisione · depositata il 20/05/1980 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 849/1976
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 1-quaterlegge 363/1975
citata
- art. 1d.l. 326/1977
- art. 1-bislegge 510/1977
- art. 2d.l. 778/1977
- art. 2legge 928/1977
- art. 2legge 220/1978
- art. 1legge 395/1978
- art. 1legge 25/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 23
dicembre 1976, n. 849 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei
contratti di locazione e di sublocazione degl'immobili urbani),
convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 28, promosso
con ordinanza emessa il 15 maggio 1977 dal pretore di Voltri nel
procedimento esecutivo di sfratto instaurato da Torricella Maria e
Giacomina contro De Simone Gaetana, iscritta al n. 426 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 306 del 9 novembre 1977.
Visto l'atto di costituzione di De Simone Gaetana, rappresentata e
difesa dagli avvocati Giuliano Fleres e Luigi Tiscornia, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocato generale dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
udito il Sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per
il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto che la
Corte restituisca gli atti al giudice a quo per nuovo esame sulla
rilevanza della proposta questione.
Ritenuto che, con l'ordinanza emessa il 15 maggio 1977, il pretore
di Voltri ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 23
dicembre 1976, n. 849, convertito con modificazioni in legge 21
febbraio 1977, n. 28, in quanto tale norma "non consente l'esecuzione
dello sfratto in caso di violazione del contratto di locazione per
cause diverse da quelle previste dall'art. 1 quater della legge 31
luglio 1975, n. 363".
Considerato che la denunciata norma sospende l'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degl'immobili locati (salvo ricorrano i casi
indicati nel secondo comma dell'art. 1 quater della legge n. 363 del
1975) per la durata della proroga di cui al precedente art. 1 dello
stesso decreto legge, come modificato dalla legge di conversione, e
cioè fino al 30 giugno 1977;
che, per effetto del successivo d.l. 17 giugno 1977, n. 326, le
disposizioni del cennato d.l. n. 849 del 1976, convertito con
modificazioni nella legge n. 28 del 1977, continuano ad applicarsi sino
alla data del 31 ottobre 1977, fatta però eccezione appunto di quelle
relative alla sospensione della esecuzione dei provvedimenti di
rilascio;
che la legge 8 agosto 1977, n. 510, nel convertire con
modificazioni il d.l. n. 326 del 1977, ha introdotto (art. 1 bis), in
luogo della sospensione, l'istituto della dilazione degli sfratti,
secondo apposito scadenzario;
che, sempre alla dilazione, con modifica delle date di scadenza,
sono preordinati i successivi provvedimenti legislativi (art. 2 del
d.l. 28 ottobre 1977, n. 778, convertito con modificazioni in legge 23
dicembre 1977, n. 928; art. 2 del d.l. 30 marzo 1978, n. 77,
convertito in legge 24 maggio 1978, n. 220; art. 2 del d.l. 24 giugno
1978, n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395; art. 1 del
d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni in legge 31
rnarzo 1979, n. 93);
che da ultimo il d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con
modificazioni in legge 15 febbraio 1980, n. 25, ha disposto (art. 1)
una generale sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degl'immobili locati ad uso di abitazione, fino al 30 giugno 1980, e
una dilazione dopo tale data, secondo varie scadenze, la quale,
peraltro, non si applica ai provvedimenti previsti dal primo comma del
successivo art. 3;
che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al
giudice a quo, affinché accerti, alla stregua delle nuove normative,
se la sollevata questione sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Voltri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte