Ordinanza n. 75/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma
primo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1979
dal Pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra Imperi Anna
Maria e Moscato Vincenzo, iscritta al n. 285 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del
29 settembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l'ordinanza n. 285/1982 del Pretore di Roma è
stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, nn. dall'1
all'8, della legge sull'equo canone, n. 392 del 27 luglio 1978,
denunciandosi l'esclusione della facoltà di recesso del locatore dai
contratti di locazione, per necessità o per gli altri motivi previsti
dalla norma, quando il reddito annuo del conduttore superi gli otto
milioni di lire.
Considerato che per quanto riguarda la denuncia del n. 1 del citato
art. 59 (recesso per necessità del locatore di destinare l'immobile ad
uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio o di
prossimi congiunti) la questione è stata già prospettata sotto lo
stesso profilo alla Corte, la quale con la sentenza n. 22 del 1980 l'ha
risolta, riconoscendone la fondatezza e dichiarando l'illegittimità
costituzionale del n. 1 dell'impugnato art. 59, e con le successive
ordinanze nn. 88 e 130 del 1980 ha conseguentemente dichiarato la
manifesta infondatezza della questione stessa.
Considerato, inoltre, in ordine alla denuncia dei nn. dal 2 all'8
dell'articolo impugnato, che nel giudizio de quo la pronuncia sulla
questione così sollevata è del tutto irrilevante, non riguardando la
fattispecie alcuna delle ipotesi previste dai numeri citati; che,
pertanto, la questione stessa è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 59, n. 1 della legge 27 luglio
1978, n. 392, sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 285/1982 e
già dichiarata fondata con sentenza n. 22 del 1980 e manifestamente
infondata con le ordinanze di questa Corte nn. 88 e 130 del 1980.
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 59, nn. dal 2 all'8, della citata
legge n. 392/1978, sollevata con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte