Ordinanza n. 75/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 51Accertamento imposte sui redditi
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 agosto
1982, n. 525 (Concessione di amnistia per reati tributari) promosso
con ordinanza emessa l'11 novembre 1982 dal Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di Uguccioni Gherardo, iscritta al n. 120
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 184 del 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Uguccioni Gherardo, imputato del reato di cui all'art. 51 ultimo comma
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il Tribunale di Firenze, con
ordinanza dell'11 novembre 1982 (reg. ord. n. 120 del 1983), sollevava
questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 agosto 1982 n.
525, di concessione di amnistia per reati tributari, in riferimento
che il Tribunale rilevava che il citato decreto era stato emanato
prima che la legge delega (7 agosto 1982 n. 516) fosse divenuta
operante e perciò, secondo l'ordinanza, prima che il Presidente della
Repubblica fosse investito del relativo potere;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, eccepiva
la inammissibilità della questione, perché l'eventuale pronuncia di
accoglimento avrebbe reso di nuovo punibili i fatti considerati nella
non impugnata legge di delegazione, e ne deduceva in subordine
l'infondatezza.
Considerato che questione strettamente analoga, riguardante il
D.P.R. di concessione di amnistia e indulto 18 dicembre 1981 n. 744 e
la relativa legge di delega 18 dicembre 1981 n. 743, è stata decisa da
questa Corte con sentenza 20 ottobre 1983 n. 321, in cui si è
osservato che ai fini dell'efficacia, nei confronti del Presidente
della Repubblica, della legge - delega per la concessione di amnistia e
indulto è sufficiente la sua promulgazione, occorrendo la successiva
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale solo per renderla efficace erga
omnes;
che, in applicazione di tale principio - da riferire soltanto alla
materia de qua - indipendentemente da ogni altra considerazione, deve
ritenersi che legittimamente il Presidente della Repubblica ha emanato
l'atto di clemenza;
che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del d.PR. 9 agosto 1982 n. 525 sollevata dal Tribunale
di Firenze in riferimento agli artt. 73 e 79 Cost. con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte