Ordinanza n. 75/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1985 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28legge 1150/1942
- art. 8legge 765/1967
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28,
primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica),
come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765
(Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
1150), promossi con le ordinanze emesse il 20 e 27 ottobre 1983 dal
pretore di Licata (n. 6 ord.), il 16 febbraio 1984 dal pretore di Massa
Marittima (n. 2 ord.), iscritte ai nn. 157, 158, 159, 237, 238, 239,
585 e 790 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 141, 155, 294 e 301 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che il pretore di Licata, con sei ordinanze identiche,
pronunciate in data 20 e 27 ottobre 1983, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n.
1150 "e sue successive modificazioni" in riferimento all'art. 25 della
Costituzione;
che il pretore di Massa Marittima, con due ordinanze identiche
emesse in data 16 febbraio 1984, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della stessa norma per preteso contrasto con gli artt.
25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione;
che i relativi giudizi, poiché attengono alla stessa norma,
possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza.
Considerato che ad avviso dei giudici a quibus la norma impugnata
non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto
il termine "lottizzazione" in essa contenuto sarebbe suscettibile di
interpretazioni divergenti, tali da comportare anche, secondo il
pretore di Massa Marittima, la violazione del diritto di difesa e del
principio di obbligatorietà dell'azione penale;
che, per contro, questa Corte, con numerose pronunce (v. da ultimo
le ordinanze nn. 156, 169 e 194 del 1983, oltreché la sentenza n. 49
del 1980) ha ritenuto legittimo, anche con riferimento alla materia
edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza, e, con specifico
riguardo all'uso del termine "lottizzazione", con l'ordinanza n. 5 del
1984 ha escluso che tale espressione imponga al giudice un onere
esorbitante dal normale compito di interpretazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n.
765, sollevata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24,
secondo comma, e 112 della Costituzione, dai pretori di Licata e di
Massa Marittima con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte