Ordinanza n. 75/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 23 ottobre 1985 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 907 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Tittarelli Fulvio e
dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel procedimento civile diretto al riconoscimento di
un trattamento pensionistico più favorevole, iniziato da Tittarelli
Fulvio nei confronti dell'I.N.P.S., il Pretore di Roma,
sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa
dell'I.N.P.S. ai sensi del combinato disposto degli artt. 444, primo
comma, e 5 del codice di procedura civile, constatato che l'attore al
momento della proposizione della domanda risiedeva all'estero, con
ordinanza emessa il 23 ottobre 1985, ha sollevato d'ufficio questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione,
dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura civile, che, per
le cause in materia di assistenza e di previdenza obbligatorie,
determina il foro territorialmente competente in riferimento al luogo
di residenza dell'attore;
che il giudice a quo osserva come la norma denunziata, dettando
un criterio inderogabile di competenza territoriale, ponga l'attore,
siccome residente all'estero, nell'impossibilità di adire il giudice
italiano a difesa dei propri diritti con conseguente violazione
dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, per il quale tutti
debbono potere agire in giudizio a tutela dei diritti e degli
interessi legittimi, nonché dell'art. 25, primo comma, il quale
impone che siano prefissati i criteri per la competenza in relazione
a qualsiasi controversia da instaurarsi davanti al giudice italiano,
ed infine dell'art. 3, primo comma, in quanto i cittadini italiani
residenti all'estero, in materia previdenziale, sarebbero esclusi
dalla tutela giurisdizionale;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite le parti
private concludendo l'attore per l'infondatezza e rimettendosi
l'I.N.P.S. alla decisione della Corte;
che l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione venga
dichiarata infondata;
Considerato che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza
di rimessione, nessuna lesione o limitazione del diritto di difesa
deriva dalla norma censurata all'attore in controversie previdenziali
che risieda all'estero, in quanto l'attuale sistema processuale
(artt. 444, 413, 18 e 19 c.p.c.) consente di individuare il foro
competente per territorio anche nell'ipotesi in cui l'attore sia
residente all'estero; e tanto per il richiamo operato dall'art. 444
all'art. 413 e da quest'ultimo all'art. 18 del codice di procedura
civile, prefigurante in subordine l'ipotesi della competenza del
giudice del luogo in cui ha residenza, domicilio e dimora o sede la
controparte quando risulti inapplicabile il foro speciale e
inderogabile della residenza dell'attore;
che, pertanto, nessuna vanificazione del diritto di difesa
(artt. 24 e 25 Cost.) è ravvisabile nella fattispecie in esame; né
alcuna violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), il
quale non esclude, come è pacifica giurisprudenza di questa Corte,
un trattamento diversificato di situazioni non eguali;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma,
e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte