Ordinanza n. 75/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 890/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 21.3.1988 dal Pretore
di Morbegno nel procedimento civile vertente tra Fattarina Riego e
Pupilella Pasquale ed altra, iscritta al n. 439 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41, prima Serie speciale dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore di Morbegno, nel procedimento civile
instaurato da Fattarina Diego contro Pupilella Pasquale ed altro,
dovendosi pronunciare sulla contumacia dei convenuti, ai quali la
citazione era stata notificata a mezzo del servizio postale mediante
consegna al portiere dello stabile ove risiedono, ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Costituzione, dell'art. 7 della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
nella parte in cui non prevede l'invio, da parte dell'ufficiale
giudiziario che si sia avvalso del servizio postale per la
notificazione, di raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta
notificazione mediante consegna di copia al portiere, come invece
dispone l'art. 139, quarto comma, codice procedura civile;
che, ad avviso del giudice a quo, la lesione dell'art. 3
Costituzione deriverebbe dall'ingiustificata disparità di
trattamento del destinatario, in senso a lui pregiudizievole, qualora
la notificazione tramite consegna di copia al portiere venga eseguita
ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, in relazione
all'art. 149 codice procedura civile, anziché secondo l'art. 139
codice procedura civile; sarebbe altresì violato l'art. 24
Costituzione, in quanto il congegno della notificazione, ai sensi del
citato art. 7, non sembra in grado di garantire a sufficienza la
conoscibilità dell'atto all'interessato, con conseguente lesione del
suo diritto di difesa;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
la manifesta inammissibilità della questione alla stregua di quanto
deciso da questa Corte con le ordinanze nn. 429 e 899 del 1988;
Considerato che l'ordinanza prospetta congiuntamente la lesione
degli artt. 3 e 24 Costituzione, in quanto fa discendere la
violazione del diritto di difesa dalla asseritamente ingiustificata
diversità delle modalità di notificazione previste dalle
disposizioni sopra menzionate;
che il diritto di difesa del destinatario della notificazione di
atti giudiziari è da ritenere adeguatamente garantito sempreché
l'atto pervenga nella sfera di disponibilità, e quindi di
conoscibilità, del destinatario medesimo, non occorrendo
l'acquisizione effettiva dell'atto, e quindi la sua reale conoscenza,
dovendosi aver riguardo anche alle contrapposte esigenze del
notificante (cfr. sent. n. 213/1975);
che il giudice a quo ritiene inidonea la notificazione a mezzo
posta -- nell'ipotesi in cui avvenga mediante consegna dell'atto al
portiere dello stabile ex art. 7, commi 3 e 4, della legge n. 890 del
1982 - a garantire a sufficienza al destinatario la conoscibilità
dell'atto, a causa della mancata previsione, a suo avviso
ingiustificata, dell'ulteriore formalità (rispetto alla
sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e del registro di consegna
da parte del portiere) dell'invio al destinatario, a cura
dell'ufficiale giudiziario, di un avviso dell'avvenuta notificazione
a mani del portiere mediante lettera raccomandata, come è previsto,
nell'ipotesi analoga, dall'art. 139, comma 4, codice procedura
civile, qualora la notificazione sia compiuta personalmente
dall'ufficiale giudiziario;
che, peraltro, nell'ipotesi considerata, la consegna del piego
al portiere (art. 7, comma 3) - il quale sottoscrive, nella sua
qualità, l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna (art. 7,
comma 4), così assumendo l'incarico della consegna al destinatario e
la correlativa responsabilità - determina l'ingresso dell'atto nella
sfera di disponibilità del destinatario, e fornisce sufficienti
garanzie sulla successiva effettività della consegna, senza che a
tal fine sia necessario il successivo invio della raccomandata al
destinatario, invio peraltro non richiesto dall'art. 139, comma
quarto, c.p.c. ai fini del perfezionamento della notificazione;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione,
dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), sollevata dal Pretore di Morbegno
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte