Ordinanza n. 75/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 400/1988
usata come parametro
citata
- art. 1-bisd.l. 814/1978
- art. 15legge 804/1973
- art. 17legge 804/1973
- art. 4legge 102/1989
- art. 1-bislegge 102/1989
- art. 16legge 102/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e del
decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (disposizioni urgenti in materia
di pubblico impiego), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1989
dalla Corte dei conti nei ricorsi riuniti proposti dal procuratore
generale contro Iovino Attilio ed altri, iscritta al n. 428 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente dei Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale,
nel corso di un giudizio promosso dal Procuratore generale presso di
essa - per l'annullamento di cinque decreti del Ministero della
difesa che, in ottemperanza a decisioni dei T.a.r. del Lazio e del
Piemonte, per cinque ufficiali (Attilio Jovino, Battista Berruti,
Aldo Alterio, Domenico Spagnolo, Bruno Barosini) collocati in
ausiliaria prima del limite raggiungibile in relazione al grado,
riliquidavano il trattamento di quiescenza in relazione agli
incrementi della retribuzione ed agli emolumenti resi pensionabili
successivamente al congedo, previsti in via generale per il personale
in servizio dalle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n.
432 - ha sollevato, con ordinanza emessa il 24 aprile 1989, questione
di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 100, secondo
comma, Cost., del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego) per il suo mancato
assoggettamento al controllo preventivo di legittimità di essa Corte
dei conti, e, in via mediata, in riferimento allo stesso art. 100,
secondo comma, Cost., dell'art. 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), che esclude gli atti del Governo aventi
forza di legge da tale controllo preventivo;
che a sostegno della domanda di annullamento dei decreti il
Procuratore generale, discostandosi dall'interpretazione data dal
Ministero della difesa all'art. 1-bis, terzo comma, del d.l. 23
dicembre 1978, n. 814 (Proroga del termine previsto dagli artt. 15 e
17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze
armate e dei Corpi di polizia) convertito, con modificazioni, nella
legge 19 febbraio 1979, n. 52, ha affermato che gli ufficiali
collocati in ausiliaria hanno titolo a fruire non già della
riliquidazione del trattamento di quiescenza in occasione di
incrementi di retribuzione concessi in via generale al personale in
servizio, bensì soltanto delle conseguenze favorevoli connesse
all'anzianità maturabile, nonché alla progressione economica
individuale conseguibile, fino al limite di età;
che nel corso del giudizio veniva emanato il decreto-legge 24
marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico
impiego) che recava (art. 4, secondo comma) un'interpretazione
autentica del detto art. 1- bis del d.l. n. 814 del 1978
sostanzialmente analoga a quella fornita dal Procuratore generale e
disponeva (art. 4, quarto comma) che gli eventuali maggiori
trattamenti spettanti o in godimento conseguenti a difformi
interpretazioni del citato art. 1- bis del d.l. n. 814 del 1978,
fossero conservati ad personam e riassorbiti con la normale
progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti
dovuti sul trattamento di quiescenza;
che il giudice a quo, premesso che per la soluzione della
controversia occorreva fare applicazione di entrambe le citate norme
contenute nell'art. 4 del provvedimento sopravvenuto, rilevava che il
d.l. non era stato assoggettato al controllo preventivo di essa Corte
dei conti a seguito dell'esclusione da tale controllo disposta
dall'art. 16 della legge n. 400 del 1988;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo in via principale per la restituzione degli atti
al giudice a quo in quanto il decreto legge impugnato aveva perduto
efficacia per mancata conversione nel termine, al pari dei successivi
dd.ll. 26 maggio 1989, n.191 e 26 luglio 1989, n. 260, mentre era
rimasto in vigore soltanto il successivo d.l. 23 settembre 1989, n.
326 (che peraltro, come i due precedenti, si limitava a riprodurre,
per quanto qui rileva, solamente la disposizione relativa alla
conservazione dei trattamenti economici spettanti o in godimento per
effetto di interpretazioni difformi), ed eccependo, in linea
subordinata, l'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 della legge n. 400 del 1988 perché
risolta negativamente dalla sentenza di questa Corte n. 406 del 1989;
Considerato che il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 non è
stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 119, serie generale, del 24 maggio 1989;
che i decreti legge successivamente emanati in materia (d.l. 26
maggio 1989, n. 191; d.l. 26 luglio 1989, n. 260) - che, del resto,
del decreto denunciato riproducono, per quanto qui rileva, la sola
norma relativa alla conservazione dei trattamenti economici spettanti
o in godimento - non sono del pari stati convertiti nel termine, né
lo è stato il successivo, ed analogo, decreto-legge 23 settembre
1989, n. 326 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 277 del 27
novembre 1989);
che pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v. da ultimo le ordd. nn. 447 e 344 del 1989), la questione di
legittimità costituzionale del decreto-legge denunciato deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile, rimanendo assorbito l'esame
della questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 100, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 16 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, questione, quest'ultima, che questa
Corte ha peraltro già risolto negativamente, in sede di conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla stessa Corte dei
conti, con la sentenza n. 406 del 1989;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 100, secondo
comma, della Costituzione, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102
(Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) e dell'art. 16
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
come sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte