Ordinanza n. 75/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 38legge 482/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa
il 14 gennaio 1993 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto da
Mazzarolo Augusto contro l'Intendenza di Finanza di Venezia, iscritta
al n. 654 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che - nel corso del giudizio d'appello avente ad oggetto
la pretesa di Mazzarolo Augusto al rimborso dell'imposta pagata a
titolo di IRPEF sull'indennità di fine rapporto erogatagli
dall'INADEL il 5 febbraio 1982, pretesa contrastata dall'Intendenza
di finanza che deduceva, tra l'altro, la decadenza del diritto a
rimborso ( ex art. 38, comma 2, d.P.R. n. 602/73) per tardività
della relativa domanda - la Commissione tributaria di secondo grado
di Venezia ha sollevato (con ordinanza del 14 gennaio 1993) questione
incidentale di legittimità costituzionale, con riferimento all'art.
3 Cost., dell'art. 38, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per
violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto
riserva ai dipendenti non solo di imprese private, ma anche di enti
pubblici diversi dalle Amministrazioni statali, un trattamento
irragionevolmente diverso da quello dei dipendenti statali atteso
che, mentre questi ultimi hanno dieci anni di tempo per chiedere il
rimborso delle imposte ritenute sui loro emolumenti e indennità ( ex
art. 37 d.P.R. n. 602/73), i primi hanno soltanto diciotto mesi ( ex
art. 38 d.P.R. n. 602/73);
che - rileva ancora la Commissione tributaria rimettente -
ancorché la legge 26 settembre 1985 n. 482, nel modificare il
trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto, abbia
stabilito, fra l'altro, l'applicabilità delle nuove disposizioni nei
giudizi "ritualmente promossi e pendenti" alla data della sua entrata
in vigore, in realtà occorre (perché ci sia la pendenza di un
giudizio "ritualmente" promosso) che la pretesa di rimborso sia stata
tempestivamente fatta valere, sicché la sua tempestività condiziona
l'applicabilità della nuova (più favorevole) normativa; che è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;
Considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità e
tributaria la nuova normativa della tassazione dell'indennità di
fine rapporto si applica a tutti i giudizi pendenti senza che sia di
ostacolo l'eventuale decadenza per inosservanza del termine di
diciotto mesi di cui all'art. 38 d.p.r. n. 602/73 ove si tratti di
indennità percepite a partire dal 1 gennaio 1980, le quali "in ogni
caso" - come prescrive l'art. 5 legge n. 482/85 cit., così
introducendo una disposizione che è speciale e, in particolare,
derogatoria anche dell'art. 38 cit. (così come già questa stessa
Corte ha rilevato: v. ord. n. 145 del 1990) - devono essere
riliquidate secondo i nuovi criteri (più favorevoli per il
contribuente) di calcolo dell'imposta;
che nella specie l'oggetto della controversia tributaria
riguarda proprio la riliquidazione di un'indennità percepita dopo la
data suddetta;
che pertanto, non trovando applicazione la norma censurata in
ragione del diritto vivente come risultante dalla citata
giurisprudenza, la questione di costituzionalità è priva
dell'indefettibile requisito della rilevanza e quindi è
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, d.P.R. 29
settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1994:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte