Ordinanza n. 75/1995
Altra decisione · depositata il 01/03/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 821/1971
- art. 47Accertamento imposte sui redditi
- art. 46Accertamento imposte sui redditi
usata come parametro
citata
- art. 10legge 825/1971
- art. 46legge 825/1971
- art. 8Accertamento imposte sui redditi
- art. 1legge 330/1994
- art. 8legge 473/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, numero 11,
della legge 9 ottobre 1971, n. 821 (recte: n. 825) (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria),
dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 46
dello stesso d.P.R. n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza
emessa il 28 gennaio 1994 dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Venezia sul ricorso proposto dall'Ufficio Imposte dirette di
Chioggia contro Bregolin Raffaella ed altri iscritta al n. 585 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1994 (r.o. n.
585/1994), la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia -
nella controversia fra Bregolin Raffaella ed altri e
l'Amministrazione delle finanze - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale:
a) degli artt. 10, numero 11, della legge 9 ottobre 1971, n.
821 (recte: 9 ottobre 1971, n. 825) e 47 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 76 della
Costituzione, "nella parte in cui non viene fatta distinzione alcuna,
quanto alla sanzione, tra l'ipotesi di omessa presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta e quella di dichiarazione
regolarmente presentata e non sottoscritta";
b) dell'art. 46 del menzionato d.P.R. nella parte in cui
prevede, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "trattamenti
sanzionatori diversificati per il sostituto d'imposta rispetto ad
altre categorie di contribuenti per la identica irregolarità
formale";
che, nel giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, nell'atto d'intervento, ha chiesto che vengano dichiarate
inammissibili le questioni relative all'art. 10, numero 11, della
legge 9 ottobre 1971, n. 825 e all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, ed infondata la questione relativa all'art. 47, mentre,
nella memoria successivamente depositata, ha concluso per la
restituzione degli atti al giudice a quo, per nuovo esame della
rilevanza delle questioni stesse, alla luce della sopravvenuta legge
27 luglio 1994, n. 473, di conversione del d.-l. 31 maggio 1994, n.
330;
Considerato che, nella controversia pendente innanzi al giudice a
quo, nella quale si discute delle sanzioni irrogabili al sostituto di
imposta che abbia presentato, per l'anno 1982, dichiarazione non
sottoscritta, occorre aver riguardo all'art. 8, terzo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la sottoscrizione "a
pena di nullità";
che, peraltro, l'art. 1, comma 9-quater del d.-l. 31 maggio 1994,
n. 330, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 1994, n.
473, ha disposto, ad integrazione del predetto terzo comma dell'art.
8 del d.P.R. n. 600/1973, che "la nullità può essere sanata se il
contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio territorialmente
competente";
che, in relazione alla intervenuta modifica legislativa della
disposizione sopra menzionata, gli atti vanno restituiti al giudice a
quo, al quale spetta valutare l'eventuale incidenza della modifica
stessa sul giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il
profilo della perdurante rilevanza o meno della questione sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
secondo grado di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: VARI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte