Ordinanza n. 75/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
25 gennaio 2001 dal Tribunale di Milano sul ricorso proposto da
Caguana Valentin Pablo Antonio contro Fallimento Isla de John Martin
S.a.s. di Maragno Rosa & C., iscritta al n. 224 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001, il giudice
del Tribunale di Milano, delegato al fallimento della Isla de John
Martin S.a.s. di Maragno Rosa & C., ha sollevato, in riferimento
all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), "nella parte in cui il primo prevede che il ricorso
in opposizione allo stato passivo sia presentato al giudice delegato
ed il secondo prevede che il giudice delegato sia il giudice
istruttore della causa di opposizione";
che, ad avviso del rimettente, l'aspetto realmente innovatore
del novellato art. 111 della Costituzione va individuato nella
acquisita autonomia dei principi da esso fissati, ed in particolare
del principio dell'indipendenza del giudice, rispetto ai singoli
precetti costituzionali di cui agli artt. 24, 25, 101 e 111 (vecchio
testo) Cost;
che da tale considerazione discenderebbe una valutazione di
"potenziale conflitto" tra l'art. 98 della legge fallimentare e lo
stesso art. 111 Cost., nella parte in cui quest'ultimo prevede che il
processo debba svolgersi davanti ad un giudice imparziale;
che il giudice infatti - sempre secondo il rimettente - può
ritenersi davvero imparziale "soltanto se il suo approccio al
processo non è alterato da conoscenze acquisite in precedenza
(nell'esercizio delle funzioni giudiziarie) che si collochino al di
fuori del medesimo giudizio e se, biunivocamente, le conoscenze
apprese nel processo possano condizionare l'esercizio delle altre
funzioni assegnategli e ciò indipendentemente dal fatto [...] che vi
sia identità di valutazione contenutistica della fattispecie";
che la più recente giurisprudenza della Corte, ed in
particolare la sentenza n. 387 del 1999, sembrerebbe al riguardo
voler superare - ad avviso del rimettente - quella diversità di
approccio fra il processo penale e quello civile che aveva condotto
la stessa Corte ad affermare, in passato, che il problema della
prevenzione cognitiva si attenua nel processo civile per effetto
della mediazione offerta dall'impulso paritario delle parti;
che il medesimo rimettente si dice consapevole del fatto che
questione analoga a quella da lui sollevata è stata dichiarata non
fondata con sentenze n. 94 del 1975 e n. 158 del 1970 e
manifestamente infondata con ordinanza n. 304 del 1998;
che, tuttavia, gli argomenti posti a base della pronuncia di
manifesta infondatezza sarebbero, a suo avviso, suscettibili di
critica, sia nella parte in cui tenderebbero a sminuire il ruolo del
giudice delegato nell'ambito del collegio, nella fase di opposizione,
sia nella parte in cui mirerebbero a sottolineare una profonda
diversità di profilo cognitorio tra la fase della verifica del
passivo e la fase dell'opposizione, sull'assunto che nella fase
sommaria la cognizione sarebbe limitata a prove cartolari;
che, sotto il primo profilo, la natura collegiale dell'organo
cui è affidata la decisione nel giudizio di opposizione non
costituirebbe garanzia sufficiente a salvaguardare il principio della
imparzialità del giudice;
che, sotto il secondo aspetto, da un lato non sarebbe
corretto affermare che nel processo di opposizione allo stato passivo
possano essere assunti tutti i mezzi di prova previsti per il
processo di cognizione, essendo escluse le prove costituende che
presuppongono la disponibilità della lite, come la confessione ed il
giuramento, dall'altro sarebbe altresì inesatta l'affermazione
secondo cui, nella fase della verificazione del passivo, le uniche
prove utilizzabili dal giudice delegato sarebbero quelle cartolari,
potendo egli assumere anche le opportune informazioni previste
dall'art. 95 della legge fallimentare;
che nemmeno potrebbe ritenersi, d'altro canto, al fine di
escludere il denunciato vizio di legittimità costituzionale, che la
fase necessaria della verifica sommaria del passivo e quella
eventuale dell'opposizione costituiscano fasi dello stesso processo,
dovendo al contrario riconoscersi la natura impugnatoria del giudizio
di opposizione allo stato passivo;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza o,
in subordine, di infondatezza della questione, in quanto identica a
quella già dichiarata non fondata con sentenze n. 157 del 1970 e
n. 94 del 1975;
che nelle suddette sentenze si porrebbe in luce come il
processo fallimentare sia ispirato al principio della concentrazione
presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva, con
conseguenti inevitabili collegamenti ed interferenze processuali, non
rilevanti tuttavia agli effetti della legittimazione del giudice,
"per la prevalente apprezzabile esigenza di portare allo stesso
organo giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità";
che tali considerazioni resterebbero valide - ad avviso
dell'Avvocatura - anche dopo la riforma del processo civile operata
dalla legge n. 353 del 1990, stante la riserva di collegialità
riguardante le controversie in tema di opposizione allo stato
passivo, verosimilmente ispirata proprio dall'esigenza di mantenere
una dialettica interna all'organo, in considerazione della
partecipazione al collegio del magistrato da cui il provvedimento
opposto promana;
che la stessa Corte, del resto, dichiarando manifestamente
infondata la medesima questione, con ordinanza n. 304 del 1998, ha
precisato che condizione necessaria per l'incompatibilità
endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni ricadenti sulla
medesima res iudicanda e che non vi è identità di res iudicanda
quando due cognizioni dello stesso fatto siano, caratterizzate come
appunto, secondo la parte pubblica, è nella specie - l'una dalla
particolare sommarietà e l'altra dalla completezza dell'accertamento
effettuato sulla base di tutto il materiale probatorio acquisibile;
che la sentenza n. 387 del 1999 - diversamente da quanto il
rimettente mostra di ritenere - non modificherebbe, ad avviso ancora
dell'Avvocatura, siffatta impostazione né il testo novellato
dell'art. 111 della Costituzione introdurrebbe elementi di novità
nella questione, essendo indubbio che il valore costituzionale della
terzietà ed imparzialità del giudice fosse già acquisito nella
costituzione vivente e nella stessa giurisprudenza della Corte
costituzionale.
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 167 del 2001, ha
dichiarato identica questione manifestamente infondata, anche con
riferimento al novellato art. 111 Cost;
che si osserva in tale pronuncia come già nelle precedenti
sentenze n. 94 del 1975 e n. 158 del 1970 e nell'ordinanza n. 304 del
1998 richiamate dallo stesso rimettente fosse stata esclusa qualsiasi
incompatibilità tra l'attività istruttoria e decisoria relativa
alla causa di opposizione allo stato passivo e quella svolta in
precedenza dal giudice delegato per la formazione dello stato
passivo;
che l'evocazione dell'ulteriore parametro rappresentato
appunto dall'art. 111 Cost., nella nuova formulazione, non introduce
rispetto a tale giurisprudenza - "profili nuovi o diversi di
illegittimità costituzionale, essendo la terzietà ed imparzialità
del giudice - alla cui stregua la questione è posta - pienamente
tutelate nella carta costituzionale, anche anteriormente alla citata
novella";
che nella medesima pronuncia si rileva altresì come non sia
pertinente il richiamo, operato anche dall'attuale rimettente, ai
principi enunciati nella successiva sentenza n. 387 del 1999, del
resto pienamente coerente con la precedente giurisprudenza della
Corte in argomento, in quanto la formazione dello stato passivo ad
opera del giudice delegato e la pronuncia sulla (eventuale)
opposizione al medesimo stato passivo non attengono alle stesse
valutazioni decisorie, né i due provvedimenti sono contraddistinti
da una uguale idoneità al giudicato;
che, sotto il primo aspetto, va ribadita la netta distinzione
tra la cognizione sommaria del giudice delegato - il cui potere di
assumere "le opportune informazioni" non può certo essere confuso
con la possibilità, a lui certamente negata, di avvalersi di ogni
mezzo di prova - e quella piena del giudice dell'opposizione, che
incontra i soli limiti connaturati alla indisponibilità della
materia;
che, per quanto riguarda il secondo profilo, alla stregua del
diritto vivente, l'efficacia preclusiva dello stato passivo non
opposto è di natura meramente endoprocessuale e solo la sentenza
resa sulla opposizione è suscettibile di assumere effetti di
giudicato;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 111 della
Costituzione, dal giudice delegato del Tribunale di Milano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte