Ordinanza n. 750/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 808/1977
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo
comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ("Immissione in ruolo di
personale assunto a carico del bilancio dello Stato o dalle
amministrazioni universitarie") promosso con ordinanza emessa il 20
maggio 1980 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Parma - sui
ricorsi riuniti proposti da Bandini Daniela contro l'Università
degli Studi di Parma, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1980
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298
dell'anno 1980;
Visti l'atto di costituzione di Bandini Daniela nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio proposto da una dipendente
contro il provvedimento del Rettore della Università di Parma del 31
ottobre 1978 relativo al suo inquadramento nella carriera esecutiva
amministrativa del personale non docente dell'Università, ai sensi
dell'art. 11 della legge 25 ottobre 1977 n. 808, il TAR per l'Emilia
Romagna - Sez. di Parma, con ordinanza emessa il 20 maggio 1980, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale del secondo
comma del predetto art. 11, in riferimento all'art. 3 Cost., in
quanto la norma denunciata - la quale, relativamente al personale
precario non docente in servizio alla data del 1° gennaio 1977 presso
le Università "che abbia prestato servizio per un periodo, anche non
continuativo, non inferiore a 18 mesi nell'ultimo triennio" prevede
che "l'immissione in ruolo è disposta nella carriera corrispondente
alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale
predetto è stato originariamente assunto" - non riserverebbe lo
stesso trattamento ad ipotesi sostanzialmente identiche quali, "da
una parte, l'assunzione in un impiego non di ruolo non preceduta da
esperienze lavorative alle dipendenze dello stesso ente e,
dall'altra, l'assunzione di un identico impiego in via del tutto
svincolata (e, nella specie, mediante pubblico concorso) da un
impiego precedente, con conseguente cessazione di quest'ultimo";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con
il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando la
infondatezza della dedotta questione perché il riferimento fatto
dalla norma denunciata alla categoria di originaria assunzione va
collegato con il requisito temporale della prestazione di servizio,
anche non continuativo, per almeno diciotto mesi "nell'ultimo
triennio", onde è possibile prescindere dall'originaria assunzione
soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente faccia valere, ai fini
dell'inquadramento, un servizio continuativo di almeno diciotto mesi
in categoria superiore a quella nella quale abbia, in ipotesi,
prestato precedentemente altro servizio non di ruolo;
che si è costituita nel presente giudizio la parte ricorrente
nel procedimento a quo, con memoria tardivamente presentata.
Considerato che la norma impugnata non esclude che, in caso di
più assunzioni succedutesi nel tempo, possa considerarsi
"originaria" anche l'assunzione conseguita successivamente per una
qualifica superiore a quella della prima assunzione, purché sussista
il presupposto del servizio svolto nella qualifica superiore per un
periodo autosufficiente e cioè per 18 mesi, anche non continuativi;
che il giudice a quo non ha motivato, come prescritto dall'art.
23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, sulla rilevanza della questione
di legittimità costituzionale in relazione al caso concreto che, ove
sussista il presupposto su indicato, può essere definito
indipendentemente da detta questione in base alla previsione della
norma come in precedenza enunciata;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della l. 25
ottobre 1977, n. 808 ("Norme sul decentramento amministrativo nel
settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente,
nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente
delle università"), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal
T.A.R. dell'Emilia Romagna - Sez. di Parma - con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:750 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte