Ordinanza n. 751/1988
Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24d.P.R. 416/1974
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 8legge 477/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R.
31 maggio 1974, n. 416 ("Istituzione e riordinamento di organi
collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica"), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 dal
T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Ambrosi De Magistris Renato
ed altro contro la Commissione Elettorale Scolastica Provinciale ed
altri, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 aprile 1980, il TAR Lazio
ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24
del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, che ha istituito e riordinato gli
organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, in riferimento agli artt. 76 e 97 Cost.;
che il giudice rimettente dubita della legittimità della norma
denunciata perché essa, nella parte in cui conferisce al Ministro
della pubblica istruzione il potere di stabilire con propria
ordinanza "le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la
proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi
collegiali elettivi", si porrebbe in contrasto (in violazione
dell'art. 76 Cost.) con la legge 30 luglio 1973 n. 477 (art. 8,
ottavo comma) che ha delegato il Governo a fissare le "modalità di
elezione" del consiglio scolastico provinciale (oltreché degli altri
organi collegiali disciplinati dalla stessa legge di delega), così
disponendo che tutta la disciplina della elezione degli organi in
parola fosse dettata dal legislatore delegato direttamente, e non per
il tramite di una successiva ordinanza ministeriale;
che, inoltre, il giudice rimettente, nel constatare che la norma
delegata attribuisce all'autorità amministrativa la facoltà di
scegliere "tra i vari sistemi che, pur restando nell'ambito della
proporzionalità, possono essere adottati in materia elettorale",
sostiene che ciò consentirebbe all'autorità amministrativa di
mutare di volta in volta il sistema adottato, così ravvisando un
contrasto con il principio del buon funzionamento e
dell'imparzialità dell'Amministrazione (art. 97 Cost.);
che ad avviso del giudice a quo la questione sarebbe anche
rilevante perché, se si ravvisasse la illegittimità della norma
denunciata, l'art. 37 della ordinanza ministeriale 25 novembre 1976,
che in concreto ha determinato il sistema elettorale per la elezione
del consiglio scolastico provinciale (sistema proporzionale c.d.
delle divisioni successive o di Hondt), verrebbe privato della fonte
attributiva del potere, con evidenti conseguenze nel giudizio
principale in senso favorevole ai ricorrenti;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con
il pastrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione sotto l'assorbente profilo che - una
volta che con legge o con atto avente forza di legge sia regolata la
composizione dell'organo collegiale - la disciplina del procedimento
elettorale per la scelta dei componenti può essere data con atto di
natura regolamentare, costituendo la disciplina della organizzazione
dei pubblici uffici, in cui è compresa quella per la elezione dei
componenti degli organi, materia di riserva "relativa" di legge.
Considerato che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo ha
omesso di chiarire, ai fini del giudizio sulla rilevanza della
questione, che deve essere formulato in concreto, se, mutandosi il
sistema elettorale prescelto, diversa sarebbe stata la assegnazione
dei seggi alle liste concorrenti e la proclamazione degli eletti, e
ciò in relazione all'interesse sostanziale dei ricorrenti;
che occorre, pertanto, restituire gli atti al giudice a quo ai
fini della formulazione del giudizio sulla rilevanza della questione
nei sensi anzidetti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina che gli atti siano restituiti al giudice a quo per un
ulteriore giudizio sulla rilevanza delle questioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:751 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte