Ordinanza n. 752/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28d.l. 745/1970
- art. 4legge 1034/1970
- art. 6legge 692/1955
- art. 1d.l. 264/1974
- art. 4legge 264/1974
usata come parametro
citata
- art. 14legge 386/1974
- art. 14legge 181/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.l. 26
ottobre 1970, n. 745 ("Provvedimenti straordinari per la ripresa
economica"), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, dell'art.
4, primo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264 ("Norme per
l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli
enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio
della riforma sanitaria"), convertito in legge 17 agosto 1974, n.
386, dell'art. 14, sesto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181
("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1982)") e dell'art. 6 della legge 4
agosto 1955, n. 692 ("Estensione dell'assistenza di malattia ai
pensionati di invalidità e vecchiaia") promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 aprile 1982 dal Pretore di Ventimiglia
nel procedimento civile vertente tra Viale Lorenzo ed altri e il
Comune di Ventimiglia ed altra, iscritta al n. 383 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 290 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 28 aprile 1983 dal T.A.R. della Liguria
sul ricorso proposto da Federghini Luigi ed altri contro il Comune di
La Spezia ed altri, iscritta al n. 889 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno
1984;
3) ordinanza emessa il 30 luglio 1983 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Latini Mario e l'E.N.P.D.E.P. ed
altro, iscritta al n. 949 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1984;
Visti gli atti di costituzione di Viale Lorenzo ed altri e di
Latini Mario nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Ventimiglia, con ordinanza emessa il 26
aprile 1982 nel corso del procedimento civile vertente tra Viale
Lorenzo ed altri e il Comune di Ventimiglia ed altri, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 23 Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26 ottobre 1970 n.
745 ("Provvedimenti straordinari per la ripresa economica")
convertito, senza modifiche, in legge 18 dicembre 1970 n. 1034 e
dell'art. 4, 1° comma del Decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 ("Norme
per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti
degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e
l'avvio della riforma sanitaria"), convertito, senza modifiche, nella
legge 17 agosto 1974 n. 386, nelle parti in cui, rispettivamente,
prevedono un prelievo contributivo a carico dei dipendenti degli enti
locali in misura maggiore rispetto a quanto previsto per altre
categorie di lavoratori dipendenti, a fronte dell'erogazione di
prestazioni sanitarie necessariamente identiche per effetto
dell'unificazione dei livelli di prestazione, disposta dagli artt. 3
e 57 della legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale, (R.O. n. 383 del 1982);
che il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con
ordinanza emessa il 28 aprile 1983 nel corso del giudizio su ricorso
promosso da Federghini Luigi ed altri contro il Comune di La Spezia
ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26
ottobre 1970 n. 745 ("Provvedimenti straordinari per la ripesa
economica") convertito, senza modifiche, in legge 18 dicembre 1970 n.
1034 e dell'art. 4, 1° comma del Decreto legge 8 luglio 1974 n. 264
("Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei
confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa
ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria"), convertito, senza
modifiche, nella legge 17 agosto 1974 n. 386, nonché dell'art. 14,
sesto comma della legge 26 aprile 1982 n. 181 ("Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e legge
finanziaria 1982"), che disciplinano l'ammontare del contributo
previdenziale per malattia (e delle aliquote aggiuntive) dei
dipendenti degli enti locali, nella parte in cui operano un prelievo
contributivo in misura di gran lunga superiore agli altri dipendenti
pubblici e privati, a fronte di prestazioni assolutamente identiche
erogate dal Servizio Sanitario nazionale (R.O.n. 889 del 1983);
che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 30 luglio 1983
nel corso del procedimento civile vertente tra Latini Mario e
E.N.P.D.E.P. ed altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 23
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6
della legge 4 agosto 1955 n. 692 ("Estensione dell'assistenza di
malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia") e dell'art. 4,
comma primo, del D. Legge 8 luglio 1974 n. 264 ("Norme per
l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli
enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio
della riforma sanitaria") convertito, senza modifiche, nella legge 17
agosto 1974 n. 386, nelle parti in cui, rispettivamente, prevedono a
carico dei dipendenti degli enti pubblici un prelievo contributivo
previdenziale percentualmente maggiore rispetto a quanto previsto per
altre categorie di lavoratori, a fronte dell'erogazione di
prestazioni sanitarie identiche (R.O. n. 949 del 1983);
che, ad avviso del Pretore di ventimiglia (R.O. n. 383 del
1982), le disposizioni impugnate, nel prevedere un prelievo
contributivo a carico dei dipendenti degli enti locali in misura
maggiore rispetto a quanto previsto per altre categorie di lavoratori
dipendenti, integrano una ingiustificata disparità di trattamento,
contrastante con gli artt. 3 e 23 Cost., attesa l'identità del
livello di erogazione delle prestazioni sanitarie erogate dal
Servizio Sanitario Nazionale;
che analoghe considerazioni sono svolte dal Pretore di Roma
(R.O. n. 949 del 1983), relativamente anche ad altre disposizioni
impugnate, per ciò che concerne il contributo previdenziale di
malattia posto a carico dei dipendenti di enti pubblici già iscritti
all'E.N.P.D.E.P.;
che, ad avviso del Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria (R.O. n. 889 del 1983), le disposizioni impugnate, nonché
l'art. 14, sesto comma della legge 26 aprile 1982 n. 181, nel
disciplinare l'ammontare del contributo previdenziale per malattia (e
delle aliquote aggiuntive) dei dipendenti degli enti locali, operano
un prelievo contributivo in misura di gran lunga superiore agli altri
dipendenti pubblici e privati, a fronte di prestazioni assolutamente
identiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, dando così luogo
ad una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori che
lede il principio della imposizione fiscale proporzionata alla
capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), nonché ad una
ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti statali
(ritenuta dell'1,15%) e dipendenti degli enti locali (ritenuta del
2,90%), con conseguente lesione del principio dell'imparzialità
dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.);
che nei giudizi si sono costituite le parti private ribadendo le
argomentazioni delle ordinanze di rinvio e concludendo per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle denunziate
disposizioni di legge;
che in tutti e tre i giudizi ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale
dello Stato, concludendo invece per l'infondatezza della questione
sollevata.
Considerato che le ordinanze citate sollevano analoghe o comunque
connesse questioni, talché va disposta la riunione dei relativi
giudizi;
che, secondo quanto già affermato da questa Corte (sentenza n.
167 del 1986), la complessità, anche in termini temporali, della
riorganizzazione in senso solidaristico ed uniforme del Servizio
Sanitario Nazionale, consente al legislatore di tener conto, della
gradualità sinallagmatica tra prestazioni (da unificare) e
contribuzioni (da adeguare), sicché tale processo di graduale
adeguamento può svolgersi per fasi e, quindi, realizzarsi
compiutamente in tempi ragionevoli, senza con ciò contrastare con i
principi posti dagli artt. 3 e 23, Costituzione;
che, anche sotto il profilo dell'art. 97 della Costituzione, che
si assume all'incontro violato, andava e va riconosciuta
all'organizzazione del Servizio Sanitario, così come egualmente già
precisato nella citata sentenza n. 167 del 1986, prudente gradualità
nella riorganizzazione;
che, essendo certa l'assenza di specifica connotazione
tributaria nell'attuale disciplina dei contributi di malattia
derivati dai vari differenziati sistemi mutualistici (sentenza n. 67
del 1986), risultano, del pari, infondate le censure prospettate
sotto il profilo della violazione, da parte delle disposizioni
impugnate, dei criteri di garanzia sull'imposizione tributaria;
che, allo stato, deve, pertanto, escludersi, conformemente a
quanto messo altresì in risalto nella sentenza n. 431 del 1987, che
la normativa impugnata contrasti con le norme costituzionali
invocate, in vista della graduale omogeneizzazione del sistema di
contributo per il Servizio Sanitario Nazionale;
che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745
("Provvedimenti straordinari per la ripresa economica") convertito,
senza modifiche, in legge 18 dicembre 1970 n. 1034, dell'art. 4,
primo comma, del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 ("Norme per
l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli
enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio
della riforma sanitaria"), convertito, senza modifiche, nella legge
17 agosto 1974 n. 386, dell'art. 14, sesto comma della legge 26
aprile 1982 n. 181 ("Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)") e
dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955 n. 692 ("Estensione
dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e
vecchiaia") sollevate, con riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97
Cost., dal Pretore di Ventimiglia (R.O. n. 383 del 1982), dal T.A.R.
Liguria (R.O. n. 889 del 1983) e dal Pretore di Roma (R.O. n. 949 del
1983).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:752 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte