Ordinanza n. 755/1988
Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 5Costituzione
- art. 10legge 1150/1942
- art. 3legge 765/1967
- art. 4legge 765/1967
- art. 8legge 765/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto e
settimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20, nel testo
modificato dall'art. 7 della legge della Provincia di Bolzano 20
settembre 1973, n. 38 ("Modifiche al T.U. delle leggi provinciali
sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente
della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20"), promosso
con ordinanza emessa il 25 febbraio 1980 dal Consiglio di Stato -
Adunanza plenaria - sul ricorso proposto da Schenk Alberto contro la
Provincia autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al n. 97 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 130 dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano;
Ritenuto che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con
ordinanza emessa il 25 febbraio 1980 nel corso del giudizio promosso
da Alberto Schenk per l'annullamento della delibera della Giunta
provinciale di Bolzano n. 4392 del 15 ottobre 1974, con la quale era
stato approvato, con numerose modifiche, il piano urbanistico del
Comune di S. Cristina Val Gardena, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, commi sesto e settimo, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento urbanistico provinciale,
approvato con d.P.G.P. 23 giugno 1970, n. 20, nel testo modificato
dall'art. 7 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38;
che, ad avviso del giudice a quo, le predette disposizioni,
nella parte in cui prevedono che la Giunta provinciale, in sede di
approvazione del piano urbanistico comunale, possa apportarvi le
modificazioni ritenute indispensabili per assicurare, tra l'altro, la
tutela del paesaggio, senza che il Comune interessato sia messo in
condizione di controdedurre, sarebbero costituzionalmente illegittime
per violazione dell'art. 5 Cost., in relazione all'art. 10 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 3 della
legge 5 agosto 1967, n. 765, nonché degli artt. 4 e 8 dello Statuto,
in quanto contrastano con il principio generale dell'ordinamento
giuridico secondo cui i Comuni devono poter partecipare
all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali;
che nel presente giudizio si è costituita la Provincia autonoma
di Bolzano chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata,
in quanto, da un lato, nella legislazione statale la struttura del
potere di modificazione del piano regolatore riconosciuto, in sede di
approvazione, all'autorità superiore, non è influenzata dal
riconoscimento della facoltà del Comune di controdedurre e,
dall'altro, il potere di modificazione in sede di approvazione non è
illimitato, ma condizionato dalla esistenza di singoli e concreti
vincoli paesaggistici;
Considerato che l'ordinanza di rimessione muove dalla premessa
secondo cui le modificazioni apportate, d'ufficio, dalla Giunta
provinciale in sede di approvazione del Piano urbanistico generale
del Comune di S. Cristina Val Gardena sono di entità tale da
comportare un mutamento sostanziale del piano urbanistico adottato
dallo stesso Comune;
che, infatti, ove così non fosse, la questione di legittimità
costituzionale sarebbe irrilevante per ammissione dello stesso
giudice a quo;
che, tuttavia, la premessa di cui si è detto non trova
nell'ordinanza di rimessione adeguata dimostrazione dal momento che
l'unica modifica d'ufficio della quale si dà conto (riduzione di
circa un sesto, da 28 a 5 ettari, della zona di espansione
dell'abitato) non appare di per sé significativa della pretesa
sostanziale innovazione alla previsione del piano o, comunque, di una
innovazione sostanziale non compatibile con la volontà espressa
dell'ente locale interessato;
che, inoltre, con deliberazione n. 1368 del 7 aprile 1986, la
Giunta provinciale di Bolzano ha approvato definitivamente il piano
urbanistico rielaborato, mentre le disposizioni impugnate sono state
modificate una prima volta con legge provinciale 24 novembre 1980, n.
34, ed una seconda volta con legge provinciale 27 gennaio 1987, n. 3;
che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al
giudice a quo perché valuti se, anche alla luce delle intervenute
modificazioni del piano urbanistico comunale di S. Cristina Val
Gardena e delle disposizioni impugnate, permanga la rilevanza della
questione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato - Adunanza
plenaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:755 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte