Ordinanza n. 757/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 189/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge
26 aprile 1976, n. 189 ("Integrazione dei bilanci comunali e
provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977"), e 2 della legge 12
novembre 1971, n. 952 ("Integrazione dei bilanci comunali e
provinciali dei comuni e delle province deficitari"), promosso con
ordinanza emessa il 27 aprile 1982 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna -
Sede di Parma - sul ricorso proposto dal Comune di Parma contro il
Ministero dell'Interno, iscritta al n. 643 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357
dell'anno 1982;
Visto l'atto di costituzione del Comune di Parma nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, sez. di Parma, con ordinanza 27 aprile 1982, emessa
nel corso del giudizio promosso dal Comune di Parma per
l'annullamento del decreto del Ministro dell'Interno 28 dicembre 1976
n. 155-56, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 119 e 130
Cost. - questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 della
legge 26 aprile 1976, n. 189 ("Integrazione dei bilanci comunali e
provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977") e 2 della legge 12
novembre 1971, n. 952 ("Integrazione dei bilanci comunali e
provinciali dei comuni e delle province deficitari") che, sino al
1981, hanno attribuito al Ministro dell'Interno il potere di
autorizzare comuni e province ad assumere mutui a copertura di
bilanci deficitari, nonché di disporne, eventualmente, la riduzione
per il riequilibrio dei bilanci stessi;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
delle disposizioni impugnate, in quanto esse non preciserebbero le
forme ed i limiti in base ai quali il Ministro dell'Interno può
ridurre i mutui richiesti dai comuni, il che, oltre a contrastare con
l'art. 130 Cost., violerebbe altresì l'art. 3 Cost., perché la
mancanza di parametri obiettivi di valutazione potrebbe condurre a
diversità di trattamento fra gli enti locali;
che si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte il
Comune di Parma, che con argomentazioni analoghe a quelle prospettate
nella ordinanza di rimessione chiede che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni di
legge;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta, per
il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le
questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che le disposizioni impugnate, rientrando in un
complesso ed articolato sistema normativo inteso a realizzare, ai
fini contemplati dall'art. 119 Cost., il coordinamento, anche
congiunturale, dell'autonomia finanziaria locale con la finanza
pubblica complessivamente considerata, impongono al Ministero
dell'Interno di dedurre dal contesto finanziario generale i criteri
di ponderazione delle richieste di mutuo avanzate dai Comuni;
che il controllo ministeriale configurato dalle norme impugnate
e, quindi, limitato ad atti di esclusiva e diretta natura
finanziaria, è intrinsecamente ancorato a parametri obiettivi di
valutazione desumibili dagli indirizzi generali della politica
finanziaria pubblica esplicitati nelle leggi finanziarie;
che l'eventuale diniego di autorizzazione ad assumere mutuo a
copertura di bilancio deficitario o l'eventuale riduzione
dell'importo del mutuo sono assoggettati al sindacato del giudice
amministrativo che, nel verificare la congruità della motivazione,
ha la possibilità di accertare di volta in volta mediante i mezzi
istruttori di cui dispone, ed in particolare con richiesta di
chiarimenti, se il Ministero dell'Interno abbia fatto corretta
appplicazione di criteri obiettivi desumibili, anche sulla base di
elementi comparativi, dal sistema delle norme finanziarie e di quelle
congiunturali, nonché dagli indirizzi assunti in via di massima nel
negare o nel concedere l'autorizzazione, indirizzi che possono
dedursi anche per implicito da un confronto con gli altri
provvedimenti adottati nello stesso periodo;
che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1 della legge 26 aprile 1976, n. 189
("Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli
anni 1976 e 1977") e 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952
("Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle
province deficitari"), sollevate, in riferimento gli artt. 3, 119 e
130 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, sez. di Parma, con l'ordinanza in epigrafe
indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:757 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte