Ordinanza n. 759/1988
Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 31legge 468/1978
- art. 32d.P.R. 250/1949
- art. 36d.P.R. 250/1949
- art. 40legge 468/1978
citata
- art. 40legge 119/1981
- art. 7d.P.R. 250/1949
- art. 8d.P.R. 250/1949
- art. 56d.P.R. 250/1949
- art. 40d.P.R. 250/1949
- art. 41d.P.R. 250/1949
- art. 1d.P.R. 250/1949
- art. 3d.P.R. 250/1949
- art. 4d.P.R. 250/1949
- art. 6d.P.R. 250/1949
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato
il 6 ottobre 1981, depositato in Cancelleria il 15 ottobre successivo
ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1981, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del tesoro 30
luglio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto
1981, recante: "Modificazione alla percentuale delle disponibilità
degli Enti che le Aziende di credito possono detenere";
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 6
ottobre 1981, ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del
Presidente del consiglio dei ministri, impugnando il decreto del
ministro del tesoro 30 luglio 1981 (modificazioni alla percentuale
delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono
detenere, nonché delle modalità di riafflusso nella tesoreria
statale delle eccedenze di disponibilità), in quanto invasivo della
sfera di attribuzione della regione;
che il decreto impugnato, emesso in attuazione dell'art. 40
della legge 30 marzo 1981, n. 119, non è, ad avviso della regione
ricorrente, ad essa applicabile in quanto il suddetto art. 40 -
denunciato di incostituzionalità dalla Regione Sardegna con il
ricorso n. 17 del 1981 - corrisponde nella sostanza all'art. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, dichiarato costituzionalmente
illegittimo, con la sentenza n. 95 del 1981, per quanto concerne la
Regione Sardegna, per contrasto con gli artt. 7, 8 e 56 dello Statuto
in relazione agli artt. 32 e 36 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250;
che, nell'ipotesi che si ritenga applicabile alla Regione
Sardegna l'art. 40 della citata legge n. 468 del 1978, e quindi il
decreto ministeriale 30 luglio 1981, essa ricorrente ha interesse ad
impugnare tale decreto perché invasivo della sua competenza;
che il decreto fa obbligo alle aziende di credito, anche non
tesorieri, che detengano disponibilità degli enti soggetti al
disposto dell'art. 40 legge n. 119 del 1981 - e cioè gli stessi
soggetti indicati nell'art. 31 della legge n. 468 del 1978 -, di
versare tutte le disponibilità eccedenti il 12% - disponibilità
comprensive non solo di tutte le somme "a qualsiasi titolo
depositate", ma anche di "quelle con vincolo di destinazione, nonché
le acquisizioni di titoli di Stato e non" - in un'unica soluzione nei
conti di tesoreria intestati agli enti;
che le aziende di credito, in difetto di tempestiva
comunicazione degli enti circa l'ammontare dell'importo massimo che
presso di esse può essere detenuto, sono tenute a versare nei conti
del Tesoro "l'intera disponibilità depositata";
che tali disposizioni, ad avviso della regione, sono
incompatibili con la disciplina delle entrate regionali e del
servizio di tesoreria, secondo il quadro disegnato dagli artt. 7, 8 e
56 dello Statuto e dagli artt. 32, 36 e 41 delle norme di attuazione
dettate con il d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che stabiliscono, tra
l'altro, che la quota delle entrate tributarie di spettanza della
regione debba essere ad essa versata direttamente dall'organo
ricevitore;
che la regione ha una finanza propria, che va coordinata con
quella statale nella forma stabilita dallo Statuto (artt.7 segg.) e
che nessuna modificazione di tali norme può essere introdotta senza
il rispetto della procedura prevista dall'art. 56;
che la Regione Sardegna ha potestà normativa primaria in
materia di bilancio e di contabilità regionale ed è dotata di un
proprio servizio di tesoreria, sicché il decreto impugnato,
disponendo indiscriminatamente sulla finanza regionale, invade le
attribuzioni spettanti alla regione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
che, deducendo, tra l'altro, che le ragioni a base della disciplina
trovano legittimazione, sul piano costituzionale, nel limite
dell'interesse nazionale di cui all'art. 4 dello Statuto, ha concluso
per il rigetto del ricorso;
Considerato che il conflitto, pur rivolgendosi contro il decreto
30 luglio 1981, non concerne la parte relativa alla variazione delle
percentuali delle disponibilità che gli enti possono detenere presso
le aziende di credito (art.1), ma censura: a) l' obbligo, imposto
alle aziende di credito, anche non tesorieri e cassieri, che
detengono disponibilità degli enti soggetti al disposto dell'art. 40
legge n. 119 del 1981 - disponibilità in cui vanno comprese non solo
tutte le somme "a qualsiasi titolo depositate", ma anche "quelle con
vincolo di destinazione, nonché le acquisizioni di titoli di Stato e
non, compresi i buoni del Tesoro ordinari" - di versare tutte le
disponibilità eccedenti il 12% dei depositi, in un'unica soluzione,
nei conti di tesoreria intestati agli enti stessi (artt. 1 e 2); b)
l'obbligo, posto alle stesse aziende di credito, di versare "l'intera
disponibilità depositata" qualora non ricevano, entro il 25 agosto
1981, alcuna comunicazione da parte degli enti circa "l'ammontare
dell'importo massimo che può essere detenuto presso di sé" (art.3);
che vanamente la ricorrente postula anzitutto la
inapplicabilità ad essa Regione Sardegna del decreto impugnato in
relazione alla intervenuta dichiarazione di illegittimità
costituzionale, con la sentenza n. 95 del 1981, dell'art. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, perché: a) l'art. 31 della legge n. 468
del 1978 viene richiamato dall'art. 40 della legge n. 119 del 1981
soltanto per l'individuazione degli enti; b) le due disposizioni
hanno contenuto diverso; c) con la sentenza n. 162 del 1982 questa
Corte ha ritenuto applicabile alla Regione Sardegna l'art. 40 della
legge n. 119 del 1981, malgrado l'intervenuta pronuncia di
illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge n. 468 del
1978 ma in difetto di una dichiarazione di estensione degli effetti
alle disposizioni contenute nel suddetto art. 40 della legge n. 119
del 1981;
che il conflitto è consequenziale alla impugnazione in via
principale, ad opera della medesima Regione Sardegna (reg. ric. n. 17
del 1981), dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, decisa con
la menzionata sentenza n. 162 del 1982;
che tale sentenza ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell'art. 40, comma ottavo, della legge n. 119 del 1981 solo nella
parte in cui si attribuisce al Ministro del tesoro il potere di
variare la misura delle disponibilità degli enti, come la regione,
oltre la quale le aziende di credito esercenti il loro servizio di
tesoreria dovevano versare le disponibilità stesse alla Tesoreria
provinciale, e non anche nella parte concernente i residui poteri
conferiti al Ministro per l'attuazione dello stesso art. 40, commi
ottavo e settimo - potere di stabilire tutte le condizioni e le
modalità di funzionamento dei conti aperti presso la tesoreria dello
Stato ed i tassi d'interessi sulla base della norma di cui al d.l.l.
10 agosto 1945, n. 510; potere di modificare, in relazione a
particolari esigenze delle aziende di credito, le modalità di
riafflusso della disponibilità di cui al sesto comma dell'art. 40 -
poteri dell'esercizio dei quali la ricorrente, invece, ora si duole
per motivi analoghi a quelli dedotti dalla stessa regione ricorrente
con la impugnazione, in via principale, del detto art. 40;
che gli argomenti ora addotti contro il decreto 30 luglio 1981
sono stati tutti confutati con la sentenza n. 162 del 1982, la quale
ha escluso la dedotta lesione - ad opera della normativa racchiusa
nell'art. 40 della legge n. 119 del 1981 - dell'autonomia
finanziaria, costituzionalmente garantita, della Regione Sardegna,
osservando come la ratio della normativa recata dal detto art. 40 "è
di consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa
delle regioni, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia
nazionale", senza incidere sul potere delle regioni di destinare le
risorse finanziarie disponibili ai propri fini istituzionali, e
sottolineando da un lato che l'art. 40, comma quarto, escludendo
esplicitamente dal proprio ambito di applicazione i fondi destinati
alle regioni a statuto speciale in base ai rispettivi statuti (per la
Sardegna artt. 1, 3, 4, 6, 7 segg. dello Statuto, in relazione alle
norme di attuazione dettate con gli artt. 32 segg. e 45 d.P.R. 19
maggio 1949, n. 250) riserva alle medesime un sistema di
accreditamento più favorevole di quello previsto per le regioni a
statuto ordinario, e dall'altro che il divieto posto alle regioni
dall'art. 40, comma primo, di detenere presso le aziende di credito
disponibilità superiori ad un dato limite, si esaurisce appunto in
una misura diretta al controllo dei flussi delle disponibilità di
cassa e quindi della liquidità complessiva del sistema;
che le limitazioni all'autonomia contabile della regione,
ascrivibili al sistema introdotto con l'art. 40 ed, in via di
attuazione, con il decreto impugnato, sono comunque anche esse
giustificate dalla esigenza, individuata dalla sentenza n. 162 del
1982, di coordinare il controllo della liquidità, e quindi del
flusso delle disponibilità di cassa, alle esigenze della economia
nazionale;
che pertanto il ricorso deve ritenersi manifestamente privo di
fondamento;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
come modificato ed integrato dalla delibera di questa Corte del 1°
ottobre 1987;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che manifestamente spetta allo Stato dando attuazione, con
il decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1981, all'art. 40 della
legge 30 marzo 1981, n. 119, dettare le modalità ivi determinate di
riafflusso dalle aziende di credito alla tesoreria statale delle
eccedenze di disponibilità degli enti di cui al detto art. 40.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:759 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte