Ordinanza n. 76/1957
Altra decisione · depositata il 25/05/1957 · relatore Tomaso Perassi
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre
1952, n. 4324, promosso con l'ordinanza 20 febbraio 1956 del Tribunale
di Rovigo, pronunciata nella causa civile vertente tra Rance' Maurizio
e l'Ente per la colonizzazione del delta padano, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed
iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
Giudice Tomaso Perassi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Ritenuto in fatto:
che nell'ordinanza di rinvio si denuncia l'illegittimità
costituzionale per eccesso di delega del D.P.R. 28 dicembre 1953, n.
4324, per violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
"in quanto nel procedere allo scorporo si sarebbe tenuto conto di dati
catastali materialmente errati".
Considerato in diritto:
che per i termini in cui l'ordinanza si esprime, ad avviso della
Corte, non è stato motivato il giudizio sulla rilevanza, e questa
omissione, per particolarità della fattispecie, comporta incertezze
sull'oggetto stesso del giudizio di legittimità costituzionale;
che il riferimento dell'ordinanza alle deduzioni del Rance'
Maurizio nel giudizio di merito non consente di integrare la
motivazione perché mancano: i fascicoli di parte, il fascicolo
dell'espropriazione, gli atti relativi alla revisione catastale in
relazione alla quale è stata emessa decisione di annullamento della
commissione censuaria centrale n. 2785 del 20 dicembre 1954, con cui è
stata annullata senza rinvio la decisione della commissione provinciale
di Rovigo in data 31 dicembre 1953, gli estratti catastali anteriori e
successivi alla decisione della commissione centrale, il fascicolo del
procedimento contenzioso svoltosi innanzi alle commissioni censuarie
comunale, provinciale e centrale, nonché la certificazione
dell'ufficio delle imposte di Rovigo che faccia conoscere i dati
catastali utilizzati per l'applicazione dei tributi;
che allo stato degli atti la Corte non può prendere in esame la
questione rimessa al suo giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovigo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte