Ordinanza n. 76/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1971 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.lgs. 50/1948
usata come parametro
citata
- art. 665Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lg.
11 febbraio 1948, n. 50, recante sanzioni per omessa denuncia di
stranieri o apolidi, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1969
dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Ridondelli
Mario, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che, con ordinanza 22 novembre 1969, il pretore di Genova
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.lg. 11 febbraio 1948, n.
50, recante sanzioni per la omessa denuncia di stranieri o apolidi
(d.lg. sul quale questa Corte si è già pronunciata ad altro proposito
con sentenza n. 104 del 19 giugno 1969);
che, secondo il pretore di Genova, l'art. 2 violerebbe il principio
di uguaglianza, innanzi tutto perché la mancata denuncia di stranieri
o apolidi da parte di chi li alloggia o li ospita o li assume al lavoro
comporta una pena più elevata di quella stabilita per reati
altrettanto o addirittura più gravi, come la violazione, da parte di
chi dà alloggio per mercede, " di prescrizioni della legge o
dell'autorità", prevista nell'art. 665, terzo comma, cod. pen.; in
secondo luogo perché irroga la stessa pena a ipotesi criminose
diverse, cioè tanto a chi dia alloggio per mercede quanto a chi dia
ospitalità gratuita o "del tutto isolata";
che non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che, come risulta anche dall'art. 1 dello stesso d.lg.
1948, n. 50, il legislatore ha ritenuto più grave la mancata denuncia
di uno straniero o d'un apolide che la mancata denuncia d'un cittadino,
con valutazione politica insindacabile da questa Corte; cosicché la
pena più elevata stabilita per il primo reato ha la sua
giustificazione razionale;
che la mancata denuncia da parte di chi dà alloggio per mercede o
di chi lo fa gratuitamente o saltuariamente non dà luogo a diverse
figure di reato, ma attiene alle diverse situazioni e circostanze in
cui il reato si commette, situazioni e circostanze delle quali il
giudice può tener conto nel graduare la pena spaziando dal massimo al
minimo edittale;
che perciò la questione appare ictu oculi infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11
febbraio 1948, n. 50 (sanzioni per omessa denuncia di stranieri o
apolidi), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte