Ordinanza n. 76/1980
Altra decisione · depositata il 20/05/1980 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 77/1978
- art. 4legge 220/1978
- art. 5legge 833/1969
- art. 4d.l. 77/1978
- art. 2legge 833/1969
usata come parametro
citata
- art. 2d.l. 298/1978
- art. 56Legge sull’equo canone
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
penultimo comma, n. 2, ed ultimo comma del d.l. 30 marzo 1978, n. 77
(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di
sublocazione degl'immobili urbani), convertito in legge 24 maggio 1978,
n. 220, e degli artt. 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme
relative alle locazioni degl'immobili urbani), promossi con quattro
ordinanze - di identico contenuto - emesse il 4 maggio 1978 dal pretore
di Imperia nei procedimenti civili vertenti tra Testa Generoso ed altra
e Romano Raffaele, Brancaccio Claudio e Revello Giacomo ed altro,
Terrizzano Nicola ed altra e Grillo Antonio, Pennoncini Renzo e
Battistino Filippo, iscritte ai nn. 343, 344, 345 e 346 del registro
ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 278 del 4 ottobre 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Antonino De Stofano;
udito il Sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per
il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto che la
Corte restituisca gli atti al giudice a quo per nuovo esame sulla
rilevanza della proposta questione.
Ritenuto che, con le quattro ordinanze di identico contenuto emesse
il 4 maggio 1978, il pretore di Imperia ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, penultimo comma, n. 2, ed ultimo comma, del d.l. 30 marzo
1978, n. 77, e degli artt. 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833,
cui' l'ultimo comma del citato art. 2 rinvia, nella parte in cui tali
norme, ai fini del rilascio dell'immobile locato e della correlativa
graduazione dello sfratto, dettano la stessa disciplina per situazioni
tra loro notevolmente diverse, non distinguendo tra locatore che abbia
dimostrato l'esistenza dell'urgente ed improrogabile necessità
dell'alloggio per destinarlo ad abitazione propria o dei propri figli o
genitori, e che avrebbe perciò diritto ad una più immediata
esecuzione, e locatore il cui conduttore disponga di altro alloggio
idoneo alle esigenze della famiglia, o che abbia offerto in cambio al
conduttore altro alloggio idoneo alle di lui esigenze familiari; che I
relativi giudizi possono essere riuniti, stante la identità della
sollevata questione.
Considerato che il denunciato art. 2 del d.l. n. 77 del 1978 è
stato poi sostituito dall'art. 2 del d.l. 24 giugno 1978, n. 298,
convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395;
che, sempre nelle more del presente giudizio, è sopravvenuta la
legge 27 luglio 1978, n. 392, recante nuova disciplina delle locazioni
degl'immobili urbani, la quale all'art. 56 (applicabile ai contratti in
corso soggetti a proroga per effetto dell'ultimo comma del successivo
art. 59) ha stabilito per il rilascio degl'immobili locati modalità
diverse dalla graduazione e dalla proroga come disciplinate dai
denunciati artt. 4 e 5 della legge n. 833 del 1969, mentre ha disposto
(art. 82) che ai giudizi in corso al momento della sua entrata in
vigore (30 luglio 1978) continuino ad applicarsi le leggi precedenti;
che successivamente è stato emanato il d.l. 30 gennaio 1979, n.
21, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1979, n. 93, che per
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per titoli
privilegiati, come quelli cui fanno riferimento le ordinanze in esame,
ha previsto (art. 2) il ricorso alle disposizioni dettate per i
medesimi casi dalla citata legge n. 395 del 1978;
che ulteriore normativa in tema di esecuzione è stata da ultimo
dettata dal d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni
in legge 15 febbraio 1980, n. 25; che, di conseguenza, si rende
necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti,
alla stregua delle nuove normative, se la sollevata questione sia
tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Imperia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte