Ordinanza n. 76/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/03/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28d.l. 745/1970
- art. 4d.l. 264/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28
del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in legge 18 dicembre 1970,
n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) e art. 4,
primo comma, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito in legge 17
agosto 1974, n. 386 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti
mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento
della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria), promossi
con ordinanze emesse il 19 novembre 1982 dal Pretore di Prato nei
procedimenti civili vertenti tra Mencacci Luciano c/Comune di Prato e
Lorenzini Carlo c/USL n. 9 Area Pratese, iscritte ai nn. 10 e 11 del
registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 156 e 163 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, colle ordinanze e nelle cause civili di cui
all'epigrafe, il Pretore di Prato sollevava questione di legittimità
costituzionale degli articoli di legge pure in rubrica citati, in
relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione,
che il magistrato rimandava, quanto ai motivi che dovrebbero
giustificare sia la rilevanza che la non infondatezza della questione,
a quelli esposti dal Pretore di Ventimiglia nell'ordinanza 26 aprile
1982 (G. U. n. 290 del 20 ottobre 1982).
Considerato che dal testo dell'ordinanza non è comunque dato di
conoscere assolutamente l'oggetto delle controversie, di cui manca
qualsiasi accenno, in guisa da risultare impossibile desumere almeno
qualche indizio sulla rilevanza,
che peraltro questa Corte ha ripetutamente ammonito che la
motivazione sulla questione sollevata deve risultare dalla lettura
dell'ordinanza di rimessione, essendo escluso ogni riferimento per
relationem nemmeno a precedenti ordinanze dello stesso Giudice o ad
istanze contenute nel fascicolo, mentre qui addirittura si rimanda a
provvedimento di magistrato di diversa Corte d'appello,
che, pertanto, mancando del tutto ogni motivazione tanto sulla
rilevanza quanto sulla stessa questione incidentale, questa appare
manifestamente inammissibile,
che le questioni sollevate dalle due ordinanze, riguardando le
stesse disposizioni di legge, possono essere congiuntamente decise.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi di cui alle due ordinanze in epigrafe.
dichiara manifestamente inammissibile per assoluta mancanza di
motivazione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28
D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in l. 18 dicembre 1970 n. 1034,
e 4, primo comma, D.L. 8 luglio 1974 n. 264 convertito in l. 17 agosto
1974 n. 386, sollevata con le ordinanze 19 novembre 1983 dal Pretore di
Prato, in relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte