Ordinanza n. 76/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1985 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14
della legge della Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 (Norme per la
disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto), promossi con tre
ordinanze emesse l'8 e il 10 giugno 1983 dal tribunale di Como nei
procedimenti penali a carico di Lanzi Elisa, Limonta Livio ed altro e
Bertotto Serafino, iscritte ai nn. 376, 377 e 378 del registro
ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 190 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che il tribunale di Como, con tre ordinanze identiche
emesse rispettivamente in data 8 e 10 giugno 1983, ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14 della
legge regionale della Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, in riferimento
all'art. 117 della Costituzione;
che i relativi giudizi, attinenti alla stessa norma, possono essere
riuniti e decisi con unica ordinanza;
considerato che il collegio a quo dubita che la tutela delle acque
dall'inquinamento sia materia che rientri nella competenza legislativa
della regione Lombardia, siccome non ricompresa tra quelle elencate
nell'art. 117 Cost. e non attribuibile alla competenza regionale stessa
per profili di connessione o per ragioni di evolutività
dell'ordinamento, anche costituzionale;
che, per contro, questa Corte, con la sentenza n. 225 del 1983 ha
dichiarato non fondata identica questione, sollevata dallo stesso
tribunale;
che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati profili
nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14 della legge regionale della Lombardia 19
agosto 1974, n. 48, sollevata con riferimento all'art. 117 della
Costituzione dal tribunale di Como con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte