Ordinanza n. 76/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 668Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, nn. 1 e 2,
del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 7
maggio 1985 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 168 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione ex art.
668 del codice di procedura civile, il Pretore di Milano, con
ordinanza emessa in data 7 maggio 1985, ha sollevato, in relazione
agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 395,
nn. 1 e 2, del codice di procedura civile, nella parte in cui non
prevede la possibilità della revocazione avverso l'ordinanza di
convalida di sfratto per morosità emessa sulla base della mendace
dichiarazione di persistenza della morosità resa dall'intimante;
che il giudice a quo chiarisce in ordinanza di aver ritenuto
l'inammissibilità dell'opposizione tardiva per difetto dei
presupposti di tale rimedio, pur avendo parte convenuta rinunziato a
far valere l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità;
Considerato che dinanzi al giudice rimettente, adito in un
giudizio promosso ex art. 668 del codice di procedura civile, la
parte convenuta in opposizione aveva rinunziato a far valere il
difetto delle condizioni di proponibilità del rimedio processuale;
che in ordinanza si prescinde dall'esame degli effetti di tale
rinuncia sul provvedimento opposto, mentre la valutazione in punto
inammissibilità dell'azione appare riferita soltanto all'accertamento
della "soccombenza virtuale";
che pertanto la rilevanza della proposta questione, concernente
la revocazione, appare del tutto eventuale e subordinata alla
sopravvivenza della ordinanza di convalida;
che, conseguentemente, il giudizio di legittimità
costituzionale non può essere ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 395, nn. 1 e 2, del codice di procedura
civile, sollevata dal Pretore di Milano, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte