Ordinanza n. 76/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 23d.P.R. 739/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981,
n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso
tributario), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1987 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Verbania, sui ricorsi
riuniti proposti da Schiavone Antonio ed altra contro l'Ufficio
II.DD. di Verbania, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania,
con ordinanza 12 ottobre 1987 (R.O. n. 561 del 1988), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, dell'art. 35, quinto comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo modificato dall'art. 23
del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui non ammette la
prova testimoniale nel processo tributario;
che la norma impugnata, secondo il giudice a quo, contrasterebbe
col diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione,
sotto il profilo che gli accertamenti sintetici sarebbero legittimi
solo in quanto al contribuente sia consentito di contestarne le
risultanze con qualunque mezzo di prova (cfr. Corte cost. 23 luglio
1987, n. 283);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi, ha
dedotto che, nel caso di specie, l'accertamento sintetico era basato
sul possesso di un'auto di grossa cilindrata e il ricorso del
contribuente fondato sull'alienazione e demolizione della stessa in
epoca anteriore a quella alla quale l'accertamento si riferiva;
che, pertanto, la questione sarebbe inammissibile, potendo il
contribuente fornire la prova documentale del trasferimento di
proprietà o la commissione tributaria acquisirla chiedendo
informazioni al riguardo alla pubblica amministrazione;
Considerato che l'esistenza di altri mezzi di prova esperibili per
vincere la presunzione posta a base dell'accertamento sintetico non
toglie rilevanza alla questione, ma incide sulla sua fondatezza;
che questa Corte ha già avuto modo di affermare che
l'esclusione della prova testimoniale nel processo tributario, di per
sé non costituisce violazione del diritto di difesa (sentenza n. 128
del 1972 e ordinanza n. 506 del 1987);
che, nel caso di specie, come è stato dedotto dall'Avvocatura
generale dello Stato, l'inesistenza del fatto sul quale si basava
l'accertamento sintetico poteva essere facilmente dimostrato mediante
l'esibizione o l'acquisizione di apposita documentazione;
che, pertanto, la dedotta violazione del diritto di difesa
manifestamente non sussiste;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme
integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina
del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado
di Verbania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte