Ordinanza n. 76/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 990/1969
- art. 28legge 142/1992
usata come parametro
citata
- art. 186-quaterCodice di procedura civile
- art. 2054Codice civile
- art. 1legge 142/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a),
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti), nel testo anteriore alla modifica
intervenuta con l'art. 28, della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
promossi con ordinanze emesse:
1) il 25 maggio 1996 dal giudice istruttore del tribunale di
Milano nel procedimento civile vertente tra Fuyo Kaminura e
Pallavicini Felice ed altra, iscritta al n. 943 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;
2) il 17 luglio 1996 dal tribunale di Napoli nel procedimento
civile vertente tra Giordano Dario e Lloyd Nazionale s.p.a. in l.c.a.
ed altra, iscritta al n. 1210 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il giudice istruttore del tribunale di Milano
(investito della decisione ai sensi dell'art. 186-quater del codice
di procedura civile) ha sollevato, con ordinanza emessa il 25 maggio
1996, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera
a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica
legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n.
142;
che, a giudizio del rimettente, la norma si porrebbe in contrasto
con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui esclude
dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportato in
regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo
responsabile del sinistro;
che - negata la possibilità di applicazione, ratione temporis
della nuova disciplina introdotta dall'art. 28 della legge 19
febbraio 1992, n. 142, che ha escluso, riguardo ai danni alle
persone, ogni limitazione risarcitoria per tutti i terzi trasportati,
nonché l'immediata applicabilità, nei paesi membri, della direttiva
CEE 30 dicembre 1983, n. 84, statuente in tal senso - il giudice a
quo ritiene che neppure la sentenza n. 188 del 1991 (con la quale
questa Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4, lettera
b), della legge n. 990 del 1969) spieghi efficacia sulla fattispecie,
sì che tuttora, per i sinistri anteriori alla legge n. 142 del 1992,
deve ritenersi sussistere un vuoto di tutela risarcitoria per il
familiare trasportato che sia, al momento del sinistro, proprietario
o comproprietario del veicolo ospitante;
che, di conseguenza, la norma censurata determinerebbe
un'ingiustificata limitazione della tutela costituzionale della
salute, con disparità di trattamento a seconda del regime
patrimoniale vigente tra i coniugi al momento dell'acquisto della
vettura;
che il tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 17 luglio
1996, ha sollevato, con analoghe motivazioni, questione di
costituzionalità della stessa disposizione, nella parte in cui
esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli il
proprietario trasportato a bordo dell'autovettura di sua proprietà;
che, secondo il rimettente, la norma censurata si porrebbe in
contrasto, oltre che con gli artt. 3 e 32 della Costituzione (per
violazione del diritto alla salute e disparità di trattamento di
identiche situazioni solo in ragione del momento in cui si è
verificato il danno), anche con l'art. 2 che impone il riconoscimento
e la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali va
iscritto quello alla salute;
Considerato che le due questioni, concernenti la medesima norma,
debbono essere riunite e congiuntamente decise;
che questa Corte, con sentenza n. 301 del 1996 (intervenuta dopo
l'emanazione delle due ordinanze di rimessione), ha già dichiarato
non fondata altra questione sostanzialmente identica;
che, in tale decisione, è stato rilevato come la normativa de
qua trovasse un suo congruo fondamento giuridico nell'ontologico e
naturale collegamento esistente - prima della modificazione apportata
dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in ossequio al
principio enunciato dall'art. 1 della terza direttiva CEE 14 maggio
1990, n. 90/232 - tra l'esclusione dell'operatività della garanzia
assicurativa ed il novero dei soggetti comunque responsabili per la
circolazione dei veicoli ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 del
codice civile;
che in particolare è stato sottolineato - e va qui ribadito -
come il censurato diniego di risarcibilità risultava intimamente
connesso alla sola sussistenza della (con)titolarità del diritto sul
veicolo, la quale prescindeva sia dai rapporti familiari tra i
soggetti, sia dal titolo di acquisto del diritto stesso;
che conseguentemente - esclusa l'incidenza sulla fattispecie
dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della lettera b)
dello stesso art. 4 della legge n. 990 del 1969 (sentenza n. 188 del
1991) - questa Corte ha ritenuto non irragionevoli le opzioni
legislative succedutesi nel tempo, nel contesto dell'articolato
processo evolutivo della disciplina in esame, valutato in una
prospettiva necessariamente diacronica, alla luce della quale la
scelta operata dal legislatore del 1992, se va positivamente
apprezzata come un graduale rafforzamento della tutela della salute
garantita dall'art. 32 della Costituzione, nel contempo non può
tuttavia fungere da tertium comparationis al fine dello scrutinio di
costituzionalità della previgente disposizione censurata;
che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate, in
quanto i giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati, dovendosi interpretare il
riferimento alla violazione dell'art. 2 della Costituzione,
prospettato dal tribunale di Napoli, come meramente rafforzativo del
denunciato vulnus al diritto alla salute;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a),
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica
legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n.
142, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione,
dal giudice istruttore del tribunale di Milano, nonché, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di
Napoli, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte