Ordinanza n. 76/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/03/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 4legge 1049/1952
- art. 136legge 1049/1952
- art. 98-bislegge 1049/1952
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 117, commi 4 e 5, 130, comma 2, 136, comma 7, e 142,
comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1998 dal
Pretore di Pordenone nel procedimento civile vertente tra Cortes Eros
Mario e il Prefetto di Pordenone, iscritta al n. 160 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso il
provvedimento di ordinanza ingiunzione emesso dal Prefetto di
Pordenone nei confronti di un cittadino argentino in conseguenza
della violazione degli artt. 142, comma 9, e 117, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), il Pretore di quella città ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, del combinato disposto dei predetti due articoli e
degli artt. 130, comma 2, e 136, comma 7, del medesimo codice;
che il ricorrente è stato assoggettato alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per il periodo complessivo di mesi cinque, così determinata: tre
mesi per l'eccesso di velocità (art. 142, comma 9) e due mesi per la
violazione delle limitazioni poste nei confronti di chi abbia
conseguito la patente di guida da meno di tre anni (art. 117);
entrambe le sanzioni sono state fissate sul presupposto che il
ricorrente fosse un neopatentato, mentre quest'ultimo è già
titolare da oltre dieci anni di una patente argentina in corso di
validità; ne consegue che, ove fossero sussistenti le necessarie
condizioni di reciprocità tra l'Italia e l'Argentina, l'odierno
opponente avrebbe potuto ottenere la patente italiana per semplice
conversione, senza sostenere alcun esame e senza perciò incorrere
nelle più gravi sanzioni previste dalla legge per il titolare di
patente da meno di tre anni;
che il sistema sanzionatorio in questione, secondo il
rimettente, oltre ad essere discriminatorio e quindi lesivo del
principio di uguaglianza, si pone anche in conflitto col canone della
ragionevolezza, poiché mentre il titolare di patente valida
all'estero può liberamente circolare in Italia alla sola condizione
di non avervi stabilito la propria residenza da più di un anno,
altrettanto non avviene per chi abbia deciso, per necessità o per
scelta, di conseguire la patente italiana;
che da altre norme del codice della strada discende, inoltre,
che l'ordinamento ricollega pur sempre un qualche rilievo alla
patente straniera come attestato di capacità, idoneo a rendere
inoperante l'art. 117 in questione. L'art. 136, comma 7, infatti,
prevede che chi circola in Italia, decorso il termine di un anno
dall'acquisizione della residenza, con patente straniera valida,
incorre nelle sanzioni previste per chi guida con patente italiana
scaduta di validità, e non in quelle previste per la guida senza
patente. Allo stesso modo l'art. 130, comma 2, cod. strada, nel
regolare la materia della revoca e della riacquisizione della patente
revocata, stabilisce che le limitazioni di cui all'art. 117 si
applicano con riferimento alla data di rilascio della patente
revocata. Da siffatte ipotesi si confermerebbe che il trattamento
di maggiore severità valevole per lo straniero che abbia conseguito
la patente italiana nonostante il possesso di patente valida
all'estero si palesa irrazionale e discriminatorio, e perciò in
conflitto con l'art. 3 della Carta fondamentale;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione
venga dichiarata manifestamente infondata atteso che le disposizioni
censurate non violerebbero il principio di uguaglianza né
contrasterebbero con quello di ragionevolezza.
Considerato preliminarmente che l'art. 16 della Costituzione
garantisce il diritto alla libera circolazione e che, per potere
concretamente esercitare tale diritto come conducente di veicolo a
motore, è necessario che il soggetto sia munito di patente di guida;
che, altresì, per regola generale la patente di guida nel
territorio italiano va rilasciata dall'autorità amministrativa
italiana (art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992);
che a questa regola fa parziale eccezione l'art. 135 del
nuovo codice della strada (che riproduce l'art. 98 del vecchio
codice) che consente ai conducenti muniti di patente di guida o di
permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, la guida nel
territorio del nostro Paese di autoveicoli e motoveicoli delle stesse
categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso
nel Paese di rilascio; e che la circolazione con patente straniera
viene tollerata fino ad un anno successivo all'acquisto della
residenza in Italia per dare tempo alle pratiche di conversione o al
conseguimento di patente italiana;
che, come affermato da questa Corte (sentenza n. 121 del
1973) a proposito del citato art. 98 del vecchio codice della strada,
la ratio di detta regola è quella di agevolare quei soggetti che,
residenti in uno Stato estero, trascorrano in Italia brevi periodi di
permanenza; si favorisce così la circolazione stradale
internazionale, che consiste (secondo la definizione che ne dà
l'art. 4 della Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949, resa
esecutiva in Italia con la legge 19 marzo 1952, n. 1049) in una
circolazione di veicoli che implichi il passaggio di almeno una
frontiera;
che l'art. 136 del nuovo codice della strada (che subentra
all'art. 98-bis del vecchio codice) distingue due ipotesi di
conversione della patente: quella dell'atto rilasciato da uno Stato
dell'Unione Europea, per la cui conversione è sufficiente la
residenza in uno Stato membro; e quella di patente rilasciata da uno
Stato non comunitario, per la quale l'art. 136, comma 2, del d.lgs.
n. 285 del 1992 prevede l'applicazione delle disposizioni del comma
1, purché a condizione di reciprocità o in presenza di altri
eventuali requisiti previsti in accordi internazionali particolari;
che, mentre la patente estera può avere giuridico rilievo
nel nostro ordinamento solo attraverso la sua conversione, ove non
sussistano queste condizioni, lo straniero, sia pure munito di
patente di guida estera, che consegua quella italiana dovrà essere
considerato, nel triennio dal conseguimento, come gli altri
neopatentati e assoggettato al relativo regime giuridico;
che il suddetto diverso trattamento non implica alcuna
violazione del principio di uguaglianza, il quale impone che
situazioni eguali siano trattate allo stesso modo e che siano,
invece, disciplinate diversamente le situazioni differenti (sentenza
n. 121 del 1973);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 117,
commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e
dell'art. 142, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Pordenone con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte