Ordinanza n. 76/2002
Altra decisione · depositata il 19/03/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15d.lgs. 114/1998
- art. 4legge 59/1997
usata come parametro
citata
- art. 22legge 689/1981
- art. 23legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 [Attuazione dell'art. 15
(Vendite straordinarie) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"],
promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 2001 dal giudice di pace
di Morbegno nel procedimento civile promosso da Grand Vision Italia
s.p.a nei confronti del comune di Piantedo, iscritta al n. 800 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che nel corso del giudizio di opposizione, proposto ex
artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Grand
Vision s.p.a. avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi
confronti dal comune di Piantedo, il giudice di pace di Morbegno ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 117 della Costituzione, della legge della Regione Lombardia
3 aprile 2000, n. 22 [Attuazione dell'art. 15 (Vendite straordinarie)
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59"];
che secondo il giudice rimettente la legge denunciata impone
limitazioni alle vendite promozionali non contemplate dall'art. 15
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in quanto quest'ultima
norma non demanda alle Regioni alcun potere regolamentare in merito
alle vendite straordinarie;
che il giudice a quo dopo aver sospeso l'ordinanza
ingiunzione opposta, ha rilevato che il giudizio non può essere
definito indipendentemente dall'esito della presente questione di
legittimità costituzionale;
che è intervenuta in giudizio la Regione Lombardia,
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della questione,
sia perché il giudice rimettente, con l'emissione dell'ordinanza di
sospensione, avrebbe consumato il proprio potere decisorio, sia
perché la questione è stata posta con riferimento all'intera legge,
e sostenendo, nel merito, l'infondatezza della medesima.
Considerato che, successivamente alla proposizione della presente
questione di legittimità costituzionale, è stata promulgata ed è
entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il
cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 della
Costituzione, invocato come parametro nel giudizio a quo;
che in considerazione di tale modifica, che va ad innovare
l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la
restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini i
termini della questione a suo tempo sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Morbegno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte