Ordinanza n. 760/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 283/1962
- art. 242legge 283/1962
- art. 243legge 283/1962
- art. 247legge 283/1962
- art. 250legge 283/1962
- art. 262legge 283/1962
usata come parametro
citata
- art. 8legge 283/1962
- art. 14legge 283/1962
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.2 della legge 30
aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n.1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con
ordinanza emessa il 30 settembre 1985 dal Pretore di Sorrento nel
procedimento penale a carico di Leigh Anita, iscritta al n. 37 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con ordinanza del 30
settembre 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2 della legge 30
aprile 1962, n. 283, "nella parte in cui prevede la punibilità della
mancanza di autorizzazione sanitaria, nonostante la depenalizzazione
delle contravvenzioni previste dall'art. 8 e dall'art.14 della stessa
legge 30 aprile 1962, n. 283";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, "secondo la giurisprudenza costante di questa
Corte, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali
comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la
qualità e la misura della pena e che l'esercizio di questo potere
può essere censurato per violazione dell'art. 3 Cost. solo nei casi
in cui non sia rispettato il limite della razionalità" (v., da
ultimo, ordinanza n. 439 del 1987);
e che, nella specie, le differenze intercorrenti tra le
previsioni poste a confronto non fanno ritenere irrazionale che il
reato oggetto del processo a quo sia stato escluso dalla
depenalizzazione, mentre la depenalizzazione delle fattispecie
addotte come tertia comparationis si giustifica, quanto al fatto
previsto dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, a causa del
carattere esclusivamente formale della violazione, agevolmente
accertabile anche dall'autorità amministrativa, e, quanto ai fatti
previsti dall'art. 14 della stessa legge, a causa della più lieve
sanzione penale precedentemente comminata nei loro confronti (ammenda
fino a lire 60.000 per l'ipotesi di cui al primo comma ed ammenda
fino a lire 150.000 per l'ipotesi di cui al secondo comma, rispetto
all'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 per l'ipotesi di cui alla
norma qui censurata).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283
(Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Sorrento con ordinanza del 30
settembre 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:760 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte