Ordinanza n. 77/1957
Altra decisione · depositata il 25/05/1957 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
citata
- art. 2659Codice civile
- art. 2legge 230/1950
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio
1950, n. 516, promosso con ordinanza 29 febbraio 1956 del Tribunale di
Cosenza nella causa civile vertente tra Mattace Rosario, l'Opera
valorizzazione Sila, la Società anonima sciovie, industrie e lavori
agricoli (S.I.L.A.) e Barracco Alfonso, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n.
152 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati Rodolfo Grimaldi per Mattace Rosario ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per il
Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Opera valorizzazione
Sila.
Ritenuto in fatto:
1. - Il 14 marzo 1946, Rosario Mattace acquistava da Alfonso
Barracco il fondo denominato "Volta del Cavaliere" sito in agro di
Cutro (atto not. Giordano n. di rep. 1144) e l'altro fondo, sito nel
territorio del medesimo comune, denominato "Petirta" (atto not.
Giordano n. di rep. 1142). Alcuni giorni dopo, il 25 agosto, il
Barracco vendeva tutti gli altri terreni di sua proprietà, siti
nell'agro di Cutro, alla Società sciovie, industrie e lavori agricoli
(d'ora in poi designata come S.I.L.A.). Senonché con D.P.R. 27 luglio
1950, n. 516, fu approvato il piano di esproprio compilato dall'Ente
di riforma (O.V.S.) nei confronti della S.I.L.A. e fra l'altro furono
trasferite all'Ente le particelle 1 del fol. 36 e 2 del foglio 29, che
risultavano accatastate alla detta società S.I.L.A.
Ma il Mattace, con atto notificato il 25 agosto 1954, citava
davanti al Tribunale di Cosenza l'Ente di riforma, chiedendo che il
decreto di esproprio fosse dichiarato illegittimo, per eccesso di
delega, dato che il fondo "Volta del Cavaliere" corrispondeva alla
particella 1 e non alla particella 10 del fol. 36, come per errore era
stato detto nell'atto di vendita, e che il fondo "Petirta" comprendeva
anche la particella 2 del fol. 29 che, egualmente per errore, non era
stata menzionata nel secondo degli atti di vendita sopra indicati:
sicché erano stati espropriati terreni che appartenevano a esso
Mattace e non alla Società S.I.L.A.
Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza 29 febbraio-9 marzo 1956,
ritenuto che la dedotta illegittimità del decreto di esproprio si
risolveva in una questione di legittimità costituzionale di un atto
avente forza di legge, di competenza esclusiva della Corte
costituzionale, e ritenuto altresì che la questione non poteva
considerarsi manifestamente infondata, sospendeva il giudizio e
trasmetteva gli atti a questa Corte. L'ordinanza notificata alle parti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei
due rami del Parlamento, è stata pubblicata per disposizione del
Presidente della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale del 19
maggio 1956.
2. - Il Mattace, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo
Grimaldi, si è costituito in questo giudizio depositando le sue
deduzioni l'8 giugno 1956, nelle quali chiede la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio 1950, n. 516. Tale
illegittimità discenderebbe da una duplice violazione della legge di
delegazione. Il Governo, infatti, avrebbe assoggettato ad
espropriazione fondi di chi possedeva terreni in quantità inferiore al
minimo prescritto dalla legge di delegazione e non avrebbe osservato il
procedimento prescritto dalla legge stessa nei confronti
dell'espropriato.
Nel giudizio si sono costituiti anche gli eredi di Alfonso
Barracco, rappresentati e difesi dall'avv. Adolfo Caruso, con
deduzioni depositate l'8 giugno, e la Società S.I.L.A. rappresentata e
difesa dall'avv. Luigi Gigliotti, con deduzioni depositate in pari
data - i primi e la seconda convenuti già dal Mattace davanti al
Tribunale di Cosenza - aderendo a quanto in punto di fatto sostiene il
Mattace circa la proprietà che a lui spetta dei fondi che sono stati
erroneamente accatastati alla Società S.I.L.A. e a questa espropriati.
3. - Nel giudizio sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'O.V.S., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura
dello Stato, che ha depositato identiche deduzioni nell'interesse
dell'uno e dell'altra il 5 aprile 1956.
L'Avvocatura sostiene l'improponibilità della questione di
legittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio 1950, n. 516:
1) perché questa non avrebbe natura di questione incidentale, ma
bensì di questione principale per formare l'unico oggetto della
controversia;
2) perché non sarebbe possibile stabilirne la rilevanza ai fini
della decisione del giudizio di merito prima che siano risolte tre
questioni di competenza del Tribunale di Cosenza:
a) se nel negozio giuridico di compravendita Barracco-Mattace,
l'acquirente sia effettivamente incorso in errore;
b) se, pur ammessa l'esistenza di codesto errore, nel caso, debba
prevalere la volontà interna o la volontà manifestata dalle parti;
c) se il conflitto Mattace-S.I.L.A. (entrambi aventi causa da
Alfonso Barracco) non si possa risolvere applicando i principi in tema
di trascrizione, dato che la S.I.L.A. ha trascritto in osservanza
dell'art. 2659 Cod. civ. e con le indicazioni stabilite dal successivo
art. 2826, e il Mattace no.
Ma, a prescindere da queste pregiudiziali, l'Avvocatura dello Stato
sostiene che la questione di legittimità costituzionale è infondata
nel merito. Anche se il Mattace - così essa argomenta - vedesse
riconosciuto il proprio diritto di proprietà, non si potrebbe
ugualmente parlare di eccesso di delega, perché il legislatore
delegato ben si sarebbe attenuto ai dati catastali. Vero è che il
catasto italiano non ha efficacia probatoria del diritto di proprietà
dei soggetti che risultano possessori di terreni in base ai suoi atti,
ma ciò non toglie che esso possa essere utilizzato al fine di
identificare i singoli titolari del diritto dominicale del territorio
nazionale, né che ad esso appunto debba ricorrere lo Stato, ogni qual
volta si trovi nella necessità, per il raggiungimento dei suoi fini di
pubblico generale interesse, di individuare i titolari del diritto
dominicale sul suolo nazionale. Questo accade nel Procedimento
amministrativo per espropriazione per pubblica utilità, e altrettanto
dovrebbe accadere per l'espropriazione ai fini della riforma fondiaria,
anche se questa sia un istituto "alquanto diverso", nei riguardi del
quale, anzi, varrebbero a maggior ragione i motivi che hanno spinto ad
ammettere in materia di espropriazione per pubblica utilità una
presunzione assoluta di proprietà tratta dalle risultanze degli atti
catastali. Né varrebbe opporre a questa tesi il fatto che l'esproprio
fondiario presuppone che il soggetto passivo possieda una determinata
estensione di terreno, e che così assuma un carattere soggettivo che
manca invece all'espropriazione per pubblica utilità, perché l'art. 4
della cosiddetta legge Sila conferisce a chiunque abbia interesse alla
correzione del piano di esproprio di proporre ricorso entro i 25 giorni
dalla pubblicazione del piano stesso: un termine perentorio, il cui
decorso renderebbe inammissibile ogni altro esperimento di difesa da
parte del soggetto passivo della riforma.
4. - Nella memoria depositata il 14 novembre 1956 la difesa del
Mattace, dopo aver illustrato i punti relativi alla tesi della
competenza della Corte costituzionale e della proponibilità della
questione di legittimità costituzionale, sostiene, conformemente del
resto all'Avvocatura dello Stato, il valore meramente indiziario delle
intestazioni catastali circa il diritto di proprietà dei beni
esistenti nel territorio nazionale; insiste sul carattere non oggettivo
della legge 12 maggio 1950, n. 230, che, all'art. 2, sottopone
l'espropriazione di un terreno alla duplice condizione che sia
suscettibile di trasformazione e appartenga a un soggetto che alla data
del 15 novembre 1949 possedeva almeno 300 ettari: condizioni non
osservate nei confronti del Mattace. Né varrebbe, a superare questa
tesi, l'argomento tratto dal presunto carattere perentorio e preclusivo
del termine fissato dall'art. 4 della citata legge. Nessuna
disposizione v'è nella legge che commini la perdita del diritto di
proprietà in caso di mancata proposizione del reclamo prescritto dal
citato articolo: e se ne deve dedurre perciò che il decorrere del
termine non costituisce preclusione all'esercizio del diritto di
proprietà da parte di chi sia stato leso in tale suo diritto
dall'attività espropriativa dell'Ente di riforma.
5. - L'Avvocatura dello Stato ha depositato il 14 marzo 1947 una
memoria illustrativa delle preliminari eccezioni di improponibilità e
d'inammissibilità della questione di legittimità dei decreti delegati
di espropriazione.
Pure la Società S.I.L.A. ha depositato il 13 marzo 1957 una
memoria nella quale, riaffermato che il terreno corrispondente alle
particelle 1 del fol. 36 e 2 del fol. 29 non è mai stato di sua
proprietà, respinge la tesi dell'Avvocatura circa l'improponibilità
della questione di legittimità costituzionale e afferma che la
questione di costituzionalità, che si risolverebbe nell'altra se
l'O.V.S. ha proceduto legittimamente o no all'espropriazione dei
terreni contestati, riguarda unicamente il Mattace, mentre il terreno
corrispondente al n. 10 del fol. 36, che è di proprietà di essa
Società S.I.L.A., non è e non può essere oggetto di discussione né
in questa né in altra sede.
6. - Nella discussione orale del 28 marzo 1957 le parti hanno
ribadito gli argomenti già illustrati negli scritti difensivi.
Considerato in diritto:
La Corte non può non osservare che la rilevanza, ai fini del
giudizio instaurato davanti al Tribunale di Cosenza, della questione di
legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, non risulta
sufficientemente dimostrata nell'ordinanza di rinvio. E infatti il
giudizio di rilevanza - nel senso in cui tale rilevanza è definita
dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - della presente
questione di legittimità costituzionale, che si risolve nell'accertare
se il Governo, espropriando col decreto sopra ricordato terreni
intestati alla Società S.I.L.A. e pretesi come propri dal Mattace,
abbia ecceduto dai limiti della delegazione conferitagli con la legge
12 maggio 1950, n. 230, dipende dalla risoluzione che si dà ad altre
questioni circa la natura e gli effetti dell'errore in cui sarebbe
incorso il Mattace, circa la certezza e la validità delle note di
trascrizione relative agli atti di compravendita Barracco-Mattace e
Barracco-S.I.L.A. e circa il valore, nel caso, dei dati catastali:
questioni che nel presente giudizio non possono ritenersi di competenza
della Corte costituzionale, ma del giudice di merito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte