Ordinanza n. 77/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1962 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 149r.d. 3269/1923
- art. 1r.d. 2313/1936
- art. 149r.d. 2313/1936
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato In camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 149
della legge di registro, approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269
(modificato dall'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 giugno 1961 dal Tribunale di Venezia, nel
procedimento civile instaurato da Faccini Italo, Marchi Giuseppe e
Marchi Giovanni contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 149
del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 25 maggio 1961 dal Tribunale di Roma, nel
procedimento civile instaurato da Fusillo Vito e Sorelli Libia contro
il Ministero delle finanze, iscritta al n. 162 del Registro ordinanze
del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280
dell'11 novembre 1961;
3) ordinanza emessa il 5 giugno 1961 dal Tribunale di Roma, nel
procedimento civile instaurato da Pace Enrico contro il Ministero delle
finanze, iscritta al n. 174 del Registro ordinanze del 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18
novembre 1961;
4) ordinanza emessa il 19 maggio 1961 dal Tribunale di Palermo, nel
procedimento civile instaurato da Lanzara Andrea contro il Ministero
delle finanze, Matranga Pietro, Matranga Salvatore e Catania Domenico,
iscritta al n. 213 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962;
5) ordinanza emessa il 19 maggio 1961 dal Tribunale di Palermo, nel
procedimento civile instaurato da Augugliaro Giuseppe contro il
Ministero delle finanze, Matranga Pietro, Matranga Salvatore, Catania
Domenico e Saitta Salvatore, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze
del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18
del 20 gennaio 1962;
6) ordinanza emessa il 26 maggio 1961 dal Tribunale di Palermo, nel
procedimento civile instaurato da De Seta Vittorio contro
l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 215 del
Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962;
7) ordinanza emessa il 27 novembre 1961 dal Tribunale di Genova nel
procedimento civile instaurato da Sampietro Carlo contro il Ministero
delle finanze, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze del 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 24
febbraio 1962.
Ritenuto che le ordinanze sono state regolarmente notificate alle parti
dei rispettivi giudizi e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e,
inoltre, comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera dei
Deputati;
che in questa sede si sono costituiti, tra le parti private,
soltanto Pusillo Vito e Sorelli Libia nel giudizio promosso con
l'ordinanza sopra menzionata al n. 2, mentre il Presidente del
Consiglio dei Ministri è intervenuto soltanto nei giudizi promossi con
le ordinanze sopra menzionate ai nn. 1 e 3;
che, con le menzionate ordinanze, e stata proposta, in relazione
agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 149 della legge di registro, approvata con
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge delegata), e modificata,
nell'anzidetto articolo, con l'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n.
2313 (legge delegata), il quale ultimo si limitò a sopprimere
l'applicabilità alle pene pecuniarie della regola del solve et repete,
enunciata nell'art. 149 a proposito di tutti i "ricorsi, opposizioni o
istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione di
tasse, sopratasse e pene pecuniarie" riguardanti l'imposta di registro;
Considerato che la questione della legittimità costituzionale
dell'art. 149 della legge di registro nell'anzidetto testo, modificato
col R.D.L. n. 2313 del 1936, è stata gia decisa da questa Corte, la
quale, con sentenza del 22-30 dicembre 1961, n. 79, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo stesso;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe e ordina
il rinvio degli atti alle rispettive autorita giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte